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STP semplici: utili dei soci decisi fino alla dichiarazione

Il 23 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Principio di diritto n. 3/2026, un chiarimento che interessa chi esercita la professione in una società tra professionisti (STP). In sintesi: se la STP è costituita in forma di società semplice, le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti possono essere fissate anche a fine anno, fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La regola ordinaria: quote decise prima dell’inizio dell’anno

Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice sono tassate “per trasparenza”: il reddito della società è imputato direttamente ai soci, in proporzione alla loro quota di utili, indipendentemente da quanto abbiano effettivamente incassato.

L’articolo 5 del TUIR prevede che le quote si presumano proporzionali ai conferimenti. I soci possono stabilire una ripartizione diversa ma solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. La regola serve a impedire che, a bilancio chiuso, il reddito venga spostato verso i soci fiscalmente più convenienti.

La deroga per gli studi associati

Per le associazioni professionali tra persone fisiche, cioè i classici studi associati, il TUIR prevede una deroga: l’atto che fissa le quote può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo modo il reddito può essere diviso in base alle prestazioni effettivamente rese da ciascun professionista, un dato che si conosce solo a consuntivo.

Le STP, introdotte dalla legge 183/2011, sono arrivate molto dopo il TUIR e la norma non le citava. Restava quindi il dubbio se potessero beneficiare della stessa flessibilità.

Cosa ha chiarito l’Agenzia

L’Agenzia risponde di sì, con limiti precisi. La logica è la stessa degli studi associati: anche in una STP in forma di società semplice l’utile dipende in larga parte dall’attività personale dei soci professionisti.

Chi rientra

  • STP e STA (società tra avvocati) costituite in forma di società semplice.
  • Soltanto le quote di utili dei soci professionisti.

Chi resta fuori

  • STP e STA costituite con altri modelli societari: restano soggette alla regola ordinaria.
  • I soci non professionisti o “finanziatori”: la loro quota deve risultare da un atto di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta, altrimenti valgono le presunzioni dell’articolo 5, comma 2.

Quando in società ci sono anche soci finanziatori, si individua prima la loro quota con atto anteriore. Solo sull’utile residuo i soci professionisti possono decidere a consuntivo. Così la deroga non può essere usata per rimodulare a posteriori la remunerazione del capitale.

Un esempio

Esempio puramente illustrativo. Tre ingegneri costituiscono una STP in forma di società semplice ma nel corso dell’anno uno di loro porta più commesse e segue più cantieri degli altri. Prima del chiarimento, per riconoscere questa differenza nella ripartizione degli utili serviva aver fissato le quote prima dell’inizio dell’anno. Ora, a condizioni rispettate, i soci professionisti possono determinarle dopo la chiusura dell’esercizio, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, entro la presentazione della dichiarazione.

Perché interessa a ingegneri e architetti

Il tema tocca un nodo concreto per chi lavora in proprio. Dopo la fase espansiva del PNRR, il mercato dei servizi tecnici si sta assestando ed emerge l’importanza di organizzarsi e fare rete. Aggregarsi in una STP può essere una strada e la possibilità di riconoscere a consuntivo l’apporto di ciascun socio rende la forma associata più flessibile.

Il tema si lega anche al dibattito sul riordino delle professioni: il DDL delega attualmente all’esame del Parlamento prevede nuove regole per le STP, per questo conviene seguire con attenzione l’evoluzione della disciplina.

Domande frequenti

Il chiarimento vale per tutte le STP?
No. Vale solo per quelle costituite in forma di società semplice. Le STP in forma di snc, sas o società di capitali restano escluse.

Vale anche per i soci di capitale?
No. Per i soci non professionisti o finanziatori la quota va stabilita con atto anteriore all’inizio del periodo d’imposta.

Fino a quando si può fissare la quota dei soci professionisti?
Fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

È una nuova legge?
No. È un chiarimento interpretativo dell’Agenzia delle Entrate, che indica come interpretare la norma esistente.

In sintesi

Il Principio n. 3/2026 estende alle STP in forma di società semplice una flessibilità finora riservata agli studi associati, limitatamente ai soci professionisti. Una regola utile per chi si aggrega, che va applicata con attenzione alle condizioni fissate dall’Agenzia.

Inarsind segue da vicino i temi che riguardano l’aggregazione professionale e la riforma delle professioni. Per valutare il caso specifico del proprio studio è sempre opportuno rivolgersi al proprio commercialista: questo articolo ha carattere informativo e non costituisce consulenza fiscale.

Fonte: Principio di diritto 3_2026

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