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DDL 1663: la riforma degli ordini professionali e cosa cambia per ingegneri e architetti liberi professionisti

Il 3 agosto 2026 il Senato ha approvato il disegno di legge delega n. 1663, la riforma organica degli ordinamenti professionali che riguarda quindici categorie regolamentate, tra cui ingegneri e architetti. Per chi esercita la libera professione tecnica, si tratta del provvedimento più rilevante degli ultimi anni: tocca competenze, compensi, società tra professionisti, tirocinio e formazione continua. Ma prima di esultare o preoccuparsi, vale la pena capire davvero cosa contiene e, soprattutto, quanto è realistico aspettarsi che diventi operativo in tempi brevi.

Cos’è il DDL 1663 e perché riguarda ingegneri e architetti

Il DDL 1663 non è una legge che modifica direttamente le professioni: è una legge delega. Significa che il Parlamento autorizza il Governo ad adottare, entro 24 mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi che riscriveranno la disciplina di quindici ordini professionali, elencati nell’Allegato A: tra questi, ingegneri civili, industriali e dell’informazione (comprese le figure “iunior”) e architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.

L’obiettivo dichiarato è superare la frammentazione normativa attuale — regole scritte in epoche diverse, spesso risalenti a decenni fa — con un impianto coordinato e più aderente al contesto economico e tecnologico odierno.

Le novità tecniche più rilevanti per i liberi professionisti

Competenze e attività di consulenza. La delega conferma le competenze professionali definite dalla normativa vigente, ma introduce una novità aggiunta durante l’esame in Commissione: agli iscritti agli albi viene esplicitamente riconosciuta anche l’attività di consulenza nelle materie di propria competenza, non solo la prestazione tecnica in senso stretto. Le competenze dovranno inoltre essere coerenti con i quadri di riferimento nazionali ed europei per la classificazione delle qualifiche.

Equo compenso e parametri professionali. Il testo conferma il principio della libera pattuizione del compenso, ma proporzionata a quantità, qualità e caratteristiche della prestazione. Punto centrale: l’aggiornamento dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi, esplicitamente collegato alla legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso, da adottare entro 120 giorni dal decreto legislativo di riferimento.

Prescrizione quinquennale. Una delle novità introdotte in Commissione è l’introduzione di un termine di prescrizione di cinque anni per l’azione di responsabilità professionale, uniforme per tutte le categorie coinvolte.

Tirocinio. Anche qui la Commissione ha aggiunto una disposizione non presente nel testo originario del Governo: al tirocinante spetterà il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio ospitante e, salvo negli enti pubblici, potrà essere previsto un compenso o un’indennità commisurati all’apporto professionale effettivo.

Formazione continua, digitale e intelligenza artificiale. I consigli nazionali dovranno adottare regolamenti che stabiliscano crediti formativi minimi (con equivalenza 1 credito = 1 ora), requisiti dei corsi e — punto di particolare interesse per il settore tecnico — un numero minimo di ore obbligatorie dedicate a strumenti digitali e intelligenza artificiale, inclusi i relativi limiti deontologici d’uso.

Società tra professionisti (STP). È probabilmente la modifica più corposa introdotta in Commissione: nelle STP, i soci professionisti dovranno detenere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, con utili sempre proporzionali alla partecipazione al capitale. Viene inoltre previsto un intervento per eliminare la duplicazione del contributo integrativo previdenziale per chi si aggrega in forma societaria.

Voto telematico e governance. I sistemi elettorali degli ordini potranno prevedere il voto elettronico, con garanzie di segretezza, oltre a misure di parità di genere e correttivi di proporzionalità per i consigli territoriali con meno iscritti.

La vera domanda: quando (e se) tutto questo diventerà operativo

Qui arriva la parte che gli iscritti dovrebbero considerare con maggiore attenzione. Il DDL 1663 non è ancora legge. Dopo il voto del Senato del 3 agosto 2026, il testo passa alla Camera dei Deputati per la seconda lettura. Solo dopo l’approvazione definitiva — senza ulteriori modifiche, altrimenti si tornerebbe al Senato — il testo verrà promulgato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Da quel momento, e non prima, iniziano a decorrere i 24 mesi entro cui il Governo può adottare i decreti legislativi attuativi. E anche a quel punto, il percorso non è concluso: gli schemi dei decreti dovranno essere trasmessi alle Camere per un parere (con un termine aggiuntivo di 30 giorni), e solo successivamente entreranno effettivamente in vigore le nuove regole su compensi, STP, formazione e tirocinio.

Il problema è il calendario politico. La legislatura in corso, la XIX, si concluderà presumibilmente nell’autunno 2027. Facendo un conto realistico: se la Camera approvasse il testo entro la fine del 2026, i 24 mesi di delega scadrebbero verso la fine del 2028 — cioè oltre la fine della legislatura. Anche ipotizzando un’approvazione lampo alla Camera, i tempi tecnici per elaborare, concertare tra più Ministeri (Giustizia, Lavoro, Università) e sottoporre al parere parlamentare quindici distinti impianti normativi non sono compatibili con una finestra così ristretta.

Questo non significa che la riforma sia destinata a fallire, ma che gli iscritti devono avere aspettative realistiche: è plausibile che la delega venga esercitata solo parzialmente prima della fine della legislatura, con il rischio — non nuovo nella storia legislativa italiana — che una nuova maggioranza debba decidere se dare continuità ai decreti mancanti o rivedere l’impostazione. Le deleghe legislative aperte a fine legislatura, se non ancora esercitate, decadono: il rischio concreto è che parte della riforma resti sulla carta.

Cosa cambia oggi, in concreto, per gli iscritti

Nell’immediato, nulla cambia: nessuna delle novità sopra descritte — equo compenso, prescrizione quinquennale, regole sulle STP, formazione su IA — è già in vigore. Restano applicabili le norme attuali. Ciò che ha valore oggi è il segnale politico: per la prima volta ingegneri e architetti sono destinatari di un impianto di riforma organico e non di interventi settoriali. Vale la pena seguire con attenzione il passaggio alla Camera, perché è lì che si capirà se e quando questa riforma comincerà davvero a incidere sulla professione.

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