Chi svolge incarichi come consulente tecnico d’ufficio o come perito lo sa da tempo: le tariffe di riferimento sono quelle del maggio 2002. L’art. 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 impone di aggiornarle all’inflazione ogni tre anni. Da ventiquattro anni, quell’obbligo è rimasto lettera morta.
A questo blocco se ne somma un secondo, che agisce silenziosamente ogni volta che la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato: il compenso del professionista viene ridotto di un terzo nel processo penale e della metà nel civile. Il risultato è un compenso calcolato su tariffe di ventiquattro anni fa e poi tagliato una seconda volta: una doppia penalizzazione che grava per intero sul professionista, mentre l’inadempimento è dell’amministrazione.
Su questi due fronti, nelle ultime settimane si sono mossi sia la giustizia amministrativa sia, in anni recenti, la Corte costituzionale. Con effetti pratici molto diversi tra loro: uno è già utilizzabile oggi, l’altro riguarda un percorso ancora aperto.
La riduzione nel patrocinio a spese dello Stato: un punto già contestabile
Sul tema della riduzione applicata nei casi di patrocinio a spese dello Stato, la Corte costituzionale è intervenuta quattro volte tra il 2015 e il 2025, con lo stesso ragionamento di fondo: la riduzione del compenso non è illegittima in sé, ma non può essere applicata finché le tariffe sottostanti non vengono aggiornate. In altre parole, tagliare un importo già eroso dall’inflazione, senza prima riportarlo al suo valore corretto, equivale a far pagare al professionista l’inerzia dei Ministeri.
È la parte immediatamente spendibile di questo intervento: chi ha subito la decurtazione in un caso di patrocinio a spese dello Stato ha titolo per contestarla, a prescindere da come evolverà la partita sulle tariffe generali. Vale la pena far verificare i decreti di liquidazione ricevuti negli ultimi anni in questi casi.
Su un punto collegato, procedurale ma non meno rilevante, è intervenuta anche una circolare del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2026: il termine di trenta giorni per proporre opposizione al decreto di pagamento (art. 170 del d.P.R. 115/2002) decorre dalla notifica del provvedimento, non più dalla comunicazione di cancelleria; in mancanza di notifica, l’opposizione può essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione.
Il blocco delle tariffe dal 2002: dalla Consulta al giudice amministrativo
Sul fronte del mancato aggiornamento triennale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 89 del 2020, aveva già chiarito dove sta il problema: non nella norma, che è chiara nell’imporre l’adeguamento, ma nell’inerzia dei Ministeri competenti. E aveva indicato anche il rimedio: il ricorso al giudice amministrativo contro il silenzio della pubblica amministrazione.
È la strada che ha seguito l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, dopo aver chiesto formalmente ai Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze di dare attuazione all’art. 54 e non aver ricevuto risposta. Il 19 agosto 2026 il T.A.R. del Lazio, con la sentenza n. 14327/2026, ha accolto il ricorso: i due Ministeri devono provvedere di concerto entro 120 giorni dalla notifica della sentenza, e il Tribunale ha già nominato sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Due avvertenze da non trascurare
Sulla portata della pronuncia occorre essere precisi, per evitare aspettative fuori misura.
Il TAR ha imposto ai Ministeri di provvedere ma non ha stabilito in quale misura. L’incremento del 60,1% di cui si legge in questi giorni è la percentuale indicata dall’Ordine ricorrente nel proprio ricorso, non un dato accertato in sentenza. La cifra definitiva dipenderà dal decreto che i Ministeri dovranno adottare.
La sentenza, inoltre, è di primo grado e può ancora essere appellata dall’Avvocatura dello Stato davanti al Consiglio di Stato. Il suo effetto diretto, ad oggi, riguarda le parti di quel giudizio; l’aumento diventerà applicabile a tutti gli iscritti solo con l’adozione del decreto ministeriale.
Cosa resta valido fino al decreto
Fino all’adozione del decreto di adeguamento, restano applicabili le tabelle del 2002. Non è possibile, oggi, chiedere al giudice un compenso maggiorato invocando questa sentenza. Resta invece sempre valido — e va ricordato perché è il modo più frequente in cui si perdono soldi, ben prima di qualunque discussione sulle tariffe — il termine perentorio di cento giorni dalla fine delle operazioni per presentare la domanda di liquidazione: oltre quel termine, il diritto al compenso si perde.
La posizione di INARSIND
INARSIND ha sempre chiesto che i Ministeri competenti dessero attuazione all’obbligo di adeguamento previsto dalla legge e accoglie con favore un pronunciamento che conferma quanto sostieniamo da tempo. Proprio per non far dipendere l’esito dall’appello sulla vicenda genovese, INARSIND presenterà ai due Ministeri una propria richiesta formale di avvio del procedimento di adeguamento, fondata direttamente sull’obbligo dell’art. 54.
Per sostenere l’iniziativa con dati concreti, l’Associazione chiede a chi svolge stabilmente incarichi come CTU o perito di segnalare le liquidazioni ricevute negli ultimi due anni, in particolare nei casi di patrocinio a spese dello Stato.
Per approfondire, INARSIND ha predisposto una nota tecnica agli iscritti con il quadro normativo e giurisprudenziale completo, oltre alla comunicazione ufficiale inviata alle associazioni territoriali. I documenti sono scaricabili in allegato a questo articolo.
260909 LETTERA CTU INARSIND_scheda_giuridica_compensi_CTU INARSIND_nota_iscritti_compensi_CTU (002)