Comunicato stampa – Su PNRR necessaria attenta valutazione della base d’asta per l’affidamento dei progetti di fattibilità tecnica ed economica degli appalti

INARSIND, l’Associazione Sindacale degli Architetti e degli Ingegnere liberi professionisti, con una nota, chiede all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) “di intervenire al fine di chiarire
che l’importo da porre a base di gara – per l’affidamento delle progettazioni di fattibilità tecnica ed economica prevista dall’art. 48 del D.L. 77/2021 – con riferimento alle prestazioni
previste dal Dm 17 giugno 2016, deve essere attentamente valutato dalle Stazioni Appaltanti senza che le stesse si limitino alla dizione nominale del livello di
progettazione, ma lo determinino considerando il reale contenuto richiesto, tenuto conto delle Linee Guida Ministeriali”. Tutto nasce dal fatto che l’art. 48 del Dl 77/202, in nell’ambito dei provvedimenti previsti per consentire una rapida attuazione del PNRR, ha previsto il ricorso all’appalto integrato – progettazione esecutiva più lavori – sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. “Tuttavia in realtà – si legge nella nota  –  la corrispondenza con il primo dei tre livelli di progettazione previsti dal Codice  – degli Appalti si limita alla semplice definizione perché nel luglio del 2021 il Ministero della mobilità e delle infrastrutture sostenibili ha redatto le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108), dotando questa specifica attività di progettazione, prevista per il PNRR,  da porre a base di un successivo appalto integrato, di specifiche caratteristiche, tanto da averle esplicitate in una corposa documentazione (51 pagine) che conduce, in realtà, ai livelli successivi – e più avanzati – della progettazione”.
“Tutto questo  – spiega il testo Inarsind – è avvenuto senza che, di pari passo, fossero associate alle prestazioni richieste dalle linee guida specifici riferimenti al D.M. 17 giugno 2016 che detta i parametri per la valutazione dei compensi per gli architetti e gli ingegneri. Di contro questi ultimi frequentemente, si trovano di fronte a bandi per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria per l’affidamento di Progettazioni dei Fattibilità Tecnica ed Economica (da porre a base di appalti integrati) a cui vengono attribuite prestazione fortemente sottostimate sia per importo che per il tempo previsto per la loro esecuzione”.
INARSIND “pone senza infingimenti l’accento sulla tutela dei legittimi interessi economici dei Liberi Professionisti, ma segnala anche che sottostimare il fattore economico e l’altro non meno importante fattore, quello del tempo da dedicare alla delicatissima fase della progettazione possa portare il Paese verso un insuccesso, compromettendo interventi a cui si attribuisce grande importanza per il suo progresso”.

2022_12_13 INARSIND_PFTE_ANAC

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