Sull’esclusione dall’Irap dei liberi professionisti

Il punto della situazione sull’esclusione dall’Irap dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni (quindi anche ingegneri ed architetti)

Il contenzioso in materia di Irap contrappone l’Amministrazione finanziaria a una vasta platea di professionisti che, per le ridotte dimensioni della propria attività, ritiene di non dover pagare l’imposta per carenza del requisito richiesto dell’autonoma organizzazione e denuncia l’assenza di un provvedimento legislativo che stabilisca criteri oggettivi, per individuare le situazioni fisiologicamente escluse dal tributo.

L’art. 2 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che presupposto dell’imposta è “l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. L’art. 3 individua tra i soggetti obbligati al tributo anche le persone fisiche, le società semplici e quelle equiparate esercenti arti e professioni di cui all’art. 49 comma 1, TUIR (ora art. 53).

La Corte Costituzionale ha precisato che l’autonoma organizzazione è un requisito indefettibile per l’applicazione dell’imposta e che l’attività di lavoro autonomo può risultare carente di organizzazione di capitale e lavoro altrui. Verificata positivamente tale ipotesi, da accertare caso per caso ad opera delle Commissioni Tributarie, risulterà mancante lo stesso presupposto per l’applicazione dell’imposta. Tale sentenza però non  chiarisce in modo esaustivo in cosa consista l’autonomia. La demarcazione tra il pagamento o l’esonero dall’IRAP deve essere collegata non alla qualificazione dell’attività svolta, ma all’esistenza o meno di una struttura organizzativa.

La Suprema Corte ha trattato in modo specifico la materia nell’udienza dell’8 febbraio 2007 (passato alla storia come “Irap day”), in cui ha preso in esame circa 80 ricorsi riguardanti le principali categorie professionali.

La Corte ha fatto propria la tesi secondo la quale l’imposizione dell’IRAP sul professionista si legittima solo in presenza di una struttura organizzativa esterna del lavoro professionale, che manca quando il professionista opera senza l’ausilio di dipendenti, collaboratori e procuratori di ogni tipo e senza consistenti beni strumentali.

In tutte le sentenze la Corte ha affermato che l’onere di dimostrare la mancanza dell’autonoma organizzazione è sempre a carico del contribuente (che agisce in ripetizione di indebito contro il silenzio-rifiuto o il diniego espresso di rimborso da parte dell’amministrazione delle somme pagate per IRAP). Il contribuente che ha pagato l’IRAP e ne chiede il rimborso per la mancanza di un’autonoma organizzazione è tenuto a provare:

1.     l’avvenuto pagamento dell’imposta;

2.    l’autonomia dell’attività da terzi (cioè la responsabilità dell’organizzazione della sua opera, in capo al contribuente stesso);

3.    l’inesistenza di elementi rilevanti di organizzazione (lavoro altrui o beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile).

La Corte di Cassazione non ha invece preso in considerazione l’ipotesi contraria, nel caso in cui il contribuente non ha spontaneamente versato l’IRAP ed è l’Amministrazione finanziaria a dover recuperare l’imposta. In questo caso spetta all’Amministrazione dimostrare il proprio diritto (articolo 2697 Codice Civile) e, dare prova che nella fattispecie ricorre il requisito dell’autonoma organizzazione.

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inarsind