CORRETTIVO AL D.LGS. 50/2016: INGIUSTIFICATO PASSO INDIETRO SULL’OBBIGLIGO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO PARAMETRI E NON SOLO

Assurdo rimpallo quello determinato dalle osservazioni del Consiglio di Stato sulla revisione dell’articolo 24 del Codice degli Appalti, ratio delle modifiche introdotte dal nuovo Codice, alla luce di quanto indicato dalla legge delega, era proprio il voler finalmente chiarire i ruoli dei professionisti operanti all’interno e all’esterno delle Pubbliche amministrazioni, designando sostanzialmente ai primi la fondamentale funzione di programmazione e controllo ed ai secondi lo sviluppo progettuale della programmazione, ciò al fine di garantire qualità e tempistiche adeguate oltre che un corretto percorso di terzietà nel controllo.

A ulteriore testimonianza di tale impostazione va anche l’eliminazione dell’incentivo alla progettazione interna dalla Pubblica amministrazione inserita nel Codice fin dalla sua prima pubblicazione.
Ancora non si comprende quale sia la difficoltà nel definire l’obbligo della determinazione del base d’asta secondo il Decreto parametri D.M. 17.06.2016, trattandosi appunto di una “base d’asta” ossia soggetta al ribasso di gara che, non si faccia finta di non vedere, ci pensiamo già noi professionisti ad applicare con eccessivo zelo pur di incamerare un incarico.

Si rilevi pure che l’ANAC ha più volte, anche rivedendo le proprie Linee guida, indicato come opportuna l’introduzione di un riferimento obbligatorio, ci si domanda a questo punto che valore abbiano le indicazione di tale Ente che tanto si adopera nello sviscerare questi temi, peraltro con grande coinvolgimento e ascolto di tutte le parti coinvolte nel processo, se poi devono restare disattese in quanto non parificate al valore di un Decreto o, peggio, contraddette dal Consiglio di Stato; se il senso della “soft law”, pensato come strumento snello ed efficace di regolazione, è quello di generare modifiche continue e contraddittorie nei principi basilari non si può dire sia un buon affare.

Si ricorda poi che la determinazione di un base d’asta chiaro e definito per decreto rende molto più facile il compito anche di chi si trova ad appaltare i lavori, oltre a permettere una definizione univoca delle prestazioni richieste da cui nessuna delle parti può poi sottrarsi.

Le osservazioni del Consiglio di Stato fanno apparire sempre più l’affidamento degli Appalti pubblici come uno scontro tra stazione appaltante ed appaltatore, quando nella realtà di tutti i giorni, di tutte le piccole e medie stazioni appaltanti del nostro territorio, di tutti i professionisti – e le imprese – onesti e preparati lo scopo di un appalto è ottenere il risultato migliore al giusto prezzo nell’interesse di tutti; il Codice degli Appalti dovrebbe garantire un contratto equilibrato tra le parti e procedure lineari, evitando i “possono” e i “salvo motivata deroga” che non fanno che mettere in croce chi deve appaltare e si domanda se il fatto che l’importo a disposizione gli consenta di rifare solo metà dei metri di fognatura di cui abbisogna siano una “motivata deroga”.
Per quanto riguarda “l’interesse pubblico che giustifichi l’introduzione dell’obbligo generalizzato di iscrizione” che il Consiglio di Stato non ravvisa per i dipendenti della Pubblica amministrazione esso è molto semplice: esiste un codice deontologico che ciascun iscritto ad un Ordine professionale è obbligato a rispettare ed un conseguente processo di giudizio a cui l’iscritto è soggetto qualora vi contravvenga, fin quando esista un sistema ordinistico chiunque eserciti un atto di professione deve necessariamente esservi iscritto, rispettare tutti gli obblighi che ne derivano (vedasi formazione permanente) e sottostare alle relative norme deontologiche.

Il Segretario Nazionale
ing. Michela Diracca

PASSO INDIETRO SUL CODICE

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inarsind