Equo compenso: Replica a un articolo dell’Ing. Foti e Arch. Guidi

In  data 21/11/2017 è apparso su Ingenio un articolo, a firma dell’ing. Colombini, dipendente pubblico, dal titolo: EQUO COMPENSO: RIFLESSIONI DI UN INGEGNERE DELLA P.A.

Lo spirito che spinge gli scriventi, arch. Natalia Guidi e ing. Saverio Foti, alla presente replica, poichè chiamati in causa citando uno stralcio del loro articolo, è la corretta informazione verso i lettori, invocata dallo stesso autore, ing. Colombini, ma da lui sapientemente “guidata”.(1)

L’estrazione di un breve stralcio del nostro articolo, non rende onore al significato globale dello scritto che fa riferimento ad un  significato più ampio e non quello meramente economico, che riguarda l’esistenza in generale  delle libere professioni in Italia, la quale e’ seriamente minata dalla sentenza del Consiglio di Stato.

Precisano inoltre gli scriventi che INARSIND è sindacato di Ingegneri ed Architetti LIBERI PROFESSIONISTI.

Nell’articolo (2) si rileva una difesa a spada tratta della categoria, portando però ad esempio i casi di dipendenti  non dirigenti, fornendo così una informazione parziale delle somme che si spendono nella Pubblica Amministrazione, artatamente omettendo la realtà lavorativa de economica dei Dirigenti della P.A., eppure dovrebbe conoscerla bene visto che ne è parte. In tale modo si fornisce informazione distorta, non certo eccependo sui curriculum.

Nessun accenno è presente nell’articolo di Inarsind avverso il comparto dei dipendenti pubblici delle P.A., sulla loro serietà e competenza oltre che responsabilità (che peraltro non poniamo in competizione e confronto con quella dei professionisti, altrettanto onerosa e rischiosa.). Essi svolgono il lavoro che hanno scelto liberamente di fare per il quale percepiscono uno stipendio normato dal contratto di lavoro, ma che, allo stato attuale mantengono la possibilità di operare anche, seppur in parte, come liberi professionisti e pertanto soggetti a tutte le norme di legge che governano la materia (cosa discutibile, ma ad oggi consentita della doppia attività). Non può pesare quindi  al dipendente pubblico, come sembrerebbe tra le righe sottolineare l’autore, il fatto che sia a sue cure e spese l’onere della formazione (su questo nutriamo qualche dubbio), o l’onere della iscrizione all’ordine professionale piuttosto che la polizza assicurativa  se questo va ad invadere il campo della libera professione esso deve necessariamente sottostare alle disposizioni previste per essi.

Noi crediamo che occorrerebbe distinguere i ruoli differenti tra i dipendenti della P.A., ed i liberi professionisti, in quanto i dipendenti dovrebbero svolgere il ruolo di organo di controllo amministrativo di garanzia per la stazione appaltante e per i cittadinie non svolgere in contemporanea entrambi i ruoli, controllore e controllato, quest’ultimo spettante a coloro i quali hanno scelto di fare i liberi professionisti misurandosi ogni giorno con il libero mercato.

Inoltre, vogliamo citare quanto pronunciato sull’importanza della libera professione dalla Corte di Giustizia Europea, che ha confermato la rilevanza delle regole concernenti le professioni che svolgono un’attività strettamente correlata con gli interessi pubblici confermando, inoltre, la legittimità delle tariffe professionali, considerandole un mezzo per garantire il servizio reso ai cittadini dal punto di vista della qualità, dell’eguaglianza di trattamento e del dignitoso corrispettivo del lavoro professionale.

Ancora, La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, oggi parte integrante del Trattato Costituzionale, protegge e tutela la libertà professionale insieme con il diritto al lavoro, quali espressioni della personalità dell’uomo, distinguendo inequivocabilmente la libera professione dall’impresa. Queste citazioni sull’importanza della libera professione in Italia erano il punto cruciale a cui si riferiva l’articolo de quo.

Invero, come si legge nell’articolo, il dipendente pubblico, “beneficia” di uno “stipendio certo” ed ironicamente si sottolinea se sia un compenso equo(nel caso che lo riguarda come dirigente risulta più che equo), ma questo non sta certo a noi stabilirlo, il dipendente ne fruisce in maniera certa, mentre la sentenza del Consiglio di Stato lo NEGA, il compenso, ai professionisti.

E’ questa, si ribadisce, la ratio dell’articolo.

Non ci sembra dunque che l’ingegnere in questione abbia reso un servizio al lettore, fornendo informazioni di parte.

A  questo punto possiamo anche precisare, che seppur iscritti nello stesso ordine professionale, profonde sono le differenze del mondo lavorativo degli uni piuttosto che degli altri e pertanto risulta quanto mai poco credibile quanto riportato nel passaggio in cui  si rivendica che……” i tratti distintivi del professionista tecnico, dovrebbero essere riconosciuti, valorizzati e difesi indistintamente e non solo pensando ad una componente particolare della categoria.” ….se questo fosse vero anche il dirigente non si dovrebbe permettere di offendere ed umiliare il lavoro del collega, libero professionista, quantificandolo con corrispettivo economico pari ad un euro, il discorso non può essere univoco.

Volendo scendere maggiormente nel dettaglio sulle differenze che ad oggi riscontriamo nei due volti della nostra professione, a seconda che sia di dipendente pubblico o libero professionista, possiamo aggiungere che a fronte di uno stipendio “certo” il dipendente pubblico gode di tredicesima e a volte di quattordicesima, ferie pagate, per non parlare del fatto che, le trattenute operate sullo stipendio, gli consentono di percepire oltre alla pensione il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che per i dirigenti sono importanti somme.

A questo si aggiunge il privilegio stabilito dal codice degli appalti relativo alla priorità data al dipendente pubblico (i liberi professionisti sono in sub-ordine) , rispetto al libero professionista sui collaudi in corso d’opera infatti  il comma 6 dell’art.102 del codice degli appalti (D.lgs. n.50/106) prevede che “ …per le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”.

(L’estate scorsa in base a detto articolo è stato affidato dalla Regione Calabria un collaudo in corso d’opera sia statico che tecnico amministrativo a dei dipendenti (funzionari) pubblici della Regione Lombardia di circa 400.000,00 euro, tanto per citare un esempio.

Inoltre, l’incentivo del 2% previsto dal codice degli appalti (considerata come attività extra contrattuale) corrisposto quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) rappresenta un extra (oltre lo stipendio) di cui il libero professionista non gode. Non ci interessa precisarne l’entità, il lettore, essendo del mestiere, capirà bene che già per appalti di medie dimensioni si configura erin is hope un discreto importo economico, ma fosse anche un solo euro, è il principio che deve passare, ovvero che  esso rappresenta un extra che è ulteriore vantaggio del dipendente.

Ad aggiungersi all’incentivo suddetto, abbiamo poi à le somme relative  all’indennità di posizione e all’indennità di risultato (che per un funzionario medio si aggira intorno ai  15.000,00 euro l’anno, e di circa 45.000,00 per i dirigenti di I° livello) attività garantita dal contratto nazionale C.C.N.L. 31/03/1999.

CONCLUDENDO,ANCHE ALLA LUCE DELLE SU RICHIAMATE PRECISAZIONI, SI RIBADISCE IL PRINCIPIO CHE INARSIND ATTRIBUISCE PARI DIGNITA’ AI DIPENDENTI PUBBLICI ED AI LIBERI PROFESSIONISTI, CHIEDENDO PERO’ UNA DISTINZIONE DEI LORO PERCORSI LAVORATIVI E DELLE CONSEGUENZE CHE COMPORTANO, AUSPICANDO NON LA LORO CANCELLAZIONE DAGLI ORDINI PROFESSIONALI, BENSI’ LA CREAZIONE DI SETTORI DISTINTI, AVENDO ESSI RUOLI , FUNZIONI E PERCORSI LAVORATIVI DEL TUTTO DIFFERENTI E SPESSO CONTRAPPOSTI, PRECISANDO CHE ,AD OGGI, STANDO AI DATI SUI REDDITI PROFESSIONALI, AI DATI ADEPP , AI DATI  INARCASSA, A PARTIRE DALLE LIBERALIZZAZIONI, SI EVIDENZIA CHE I DIPENDENTI HANNO TUTELE CHE LI HA PROTETTI NEL PERIODO  DI CONGIUNTURA  ECONOMICA NEGATIVA, I LIBERI PROFESSIONISTI, NO.

E tanto per far divenire l’eccezione una regola, oggi possiamo dire di aver centrato l’obiettivo quando descrivevamo gli inquietanti scenari del post sentenza 4614, in quell’articolo richiamato dall’ingegnere, infatti, il comune di Solarino, forte di tale sentenza, ha emesso due bandi ad un euro cadauno. Se la sentenza non fa giurisprudenza, di certo ha fatto scuola, in barba dei principi costituzionali.

 

arch. Natalia Guidi – Consigliere nazionale INARSIND-

ing.   Saverio Foti – Consigliere nazionale INARSIND-

 

(1) https://www.ingenio-web.it/7327-equo-compenso-alcune-riflessioni-di-un-ingegnere-della-pa

(2) http://www.inarsind.org/blog/2017/10/28/inquietanti-gli-scenari-si-aperti-la-sentenza-46142017-della-5-sezione-del-consiglio-sullesistenza-stessa-della-libera-professione/

2017_12_01 Replica articolo Guidi_Foti1

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