Appare evidente che il nuovo Codice dei Contratti punti decisamente, per l’affidamento dei lavori pubblici, al ricorso sistematico al metodo dell’Appalto Integrato, ovvero all’affidamento ad un unico soggetto aggiudicatario della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera. Con ciò ribadisce, peraltro, quanto già previsto dai provvedimenti connessi all’attuazione del PNRR. In realtà il nuovo codice limiterebbe tale procedura ai lavori complessi, ma in assenza di una loro definizione, è immaginabile una sua “elastica applicazione”. Finalizzata al percorso tracciato appare anche la riduzione dei livelli di progettazione, ridotti da tre a due (art. 41), con conseguente scomparsa del livello intermedio, il Progetto Definitivo, e la previsione che sia il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (nel seguito PFTE) ad essere posto a base dell’Appalto Integrato, anche in questo caso come già previsto dalle norme del PNRR (D.L.
77/2021, art. 48). Un tale disegno incide profondamente nell’attività di progettazione e rischia di sottrarre al costante dialogo che intercorre nel suo corso tra il professionista incaricato e la P.A. le scelte, anche quelle che potrebbero risultare fondamentali. A partire da questo ben più importante ruolo, rispetto al recente passato, che il PFTE è destinato ad assumere, abbiamo svolto le considerazioni che seguono.