Le amare considerazioni di un Ingegnere libero professionista sul DL 76-2020

La discussione degli emendamenti al Decreto Semplificazioni non appassiona l’opinione pubblica e la politica mette la sordina, ma per gli addetti ai lavori il tema è ancora caldo e purtroppo si fa avanti una sensazione di rassegnazione

“Le amare considerazioni di un Ingegnere libero professionista sul DL 76-2020”

Dopo aver analizzato con la competenza che nasce dall’esperienza l’evolversi della situazione degli investimenti in opere pubbliche e aver avanzato proposte via via sempre più articolate InArSind – a margine del dibattito ancora vivo nella categoria – inizia a trarre le conclusioni sulla via intrapresa per il rilancio della Nazione e se per mesi la fiducia nel Governo è stata piena e incondizionata appare, nelle parole di uno dei rappresentanti del vertice della nostra Associazione, l’amarezza per una probabile occasione perduta.
Sulle anticipazioni di commissione, che fanno trapelare un’inconsistenza delle proposte di emendamenti al DL 76-2020, si fonda l’amaro commento del Vice Presidente InArSind, Ing. Carmelo Russo, che nelle poche righe qui riportate condensa alcune importanti considerazioni sugli scenari che la libera professione dovrà affrontare.
Non vogliamo assumere il ruolo di Cassandre, ma auspichiamo la riflessione soprattutto da parte di coloro ai quali spetta l’onere delle decisioni.

Deregulation e affidamento incarichi
Una categoria professionale, seppure sia ammissibile che esistano logiche di concorrenza tra i soggetti che la costituiscono, dovrebbe comunque rivolgere la propria azione ad una complessiva promozione della propria identità; non dovrebbe trascurare che venga garantito l’accesso alla pratica professionale e la crescita delle giovani generazioni, seppur in accordo con il doveroso accertamento delle capacità dei singoli.
Dovrebbe farlo per amore e per interesse.
L’amore per discipline abbracciate da studenti, praticate da professionisti, per una cultura che viene da lontano e si è sempre proiettata in avanti, tesa a soddisfare sia i bisogni primari che i sogni più arditi, che si vorrebbe continuino ad avere un ruolo importante e riconosciuto nella società.
L’interesse, perché solo un corso d’acqua alimentato può continuare a dare, anche nel tempo, valore ad una sorgente, che altrimenti manifesterebbe la propria aridità, per poi essere dimenticata o, per lo meno, scarsamente considerata.
Peraltro, le garanzie all’accesso, alla partecipazione ed all’accertamento delle capacità dovrebbero sempre essere – seppur “proporzionatamente” – considerate allorquando si tratta di impiego di risorse pubbliche.
Eppure né garanzie di trasparenza, né di rotazione, possono dirsi garantite – non sono nemmeno invocate nel testo – per le modalità di attribuzione degli incarichi di importo inferiore alla soglia europea, come previste dall’art. 1 del D.L. 76 del luglio scorso, il c.d. Decreto Semplificazioni che estende a 150.000 euro l’affidamento diretto.
Un’altra “semplificazione” sarebbe stata possibile, lasciando l’incarico diretto entro il limite di quarantamila euro; prevedendo comunque – per importi superiori e fino alla soglie europea – un avviso di manifestazione di interesse che avrebbe almeno consentito la partecipazione e, al suo interno, una scelta per sorteggio di un significativo numero (almeno 20) di candidati tra i quali confrontare il ribasso offerto sul prezzo (via l’offerta economicamente più vantaggiosa!), da sottoporre all’esclusione automatica dell’anomalia.
Quella proposta dal DL è, invece, un’autentica deregulation e, quel che è grave, impedisce tout court anche la mera possibilità della partecipazione alla procedura, non ponendo la platea dei possibili affidatari alla pari nel rapporto con la P.A..
E’ legittimo pensare, senza null’altro aggiungere, che la scelta non potrà non essere limitata a soggetti già di conoscenza dell’Amministrazione Committente?
L’entità – alta, 150.000 euro – a cui è stato condotto il limite dell’incarico diretto, più o meno strumentalmente o no, a ragione o no, sarà motivo per la richiesta di tutta una serie di requisiti economici e tecnico professionali, di cui sono, e rimarranno, privi non solo i giovani professionisti, ma anche quanti hanno attraversato la lunga, e per certi versi non ancora conclusa, crisi del settore. Sarebbe stato, invece, necessario stabilire intervalli di importi, prevedendo, almeno per taluni, di escludere la richiesta di requisiti di capacità economica e/o tecnico professionale, specie con riferimento all’anno 2020 e, per quel che sarà il futuro, per gli anni 2021 e 2022.
Anche immaginando che non venga prorogato (duro a credersi), il limite temporale oggi previsto (31 luglio 2021), la norma così come prevista dal DL Semplificazioni è sufficiente ad escludere l’accesso alla professione in materia di opere pubbliche della stragrande maggioranza dei professionisti e, tra questi, dei più giovani, anche per incarichi di importi e proporzionate difficoltà, che pure avrebbero potuto essere alla portata delle loro capacità.

Carmelo Russo
Ingegnere in Catania
Vice Presidente InArSind

Author

inarsind2