Decreto Ministeriale del 28 febbraio 2017 e Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni

Il recentissimo Decreto Ministeriale avente per oggetto la “Classificazione del Rischio sismico delle Costruzioni”  che prevede all’art. 3 comma 1  “L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionisti incaricati dalla progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 , n.328 e iscritti ai relativi Ordini professionali di appartenenza”,  mira al rispetto del valore della salvaguardia della vita umana e risulta in piena sintonia con le recenti  Sentenze di Stato e Sentenze di Corte Suprema  in materia di attribuzione di competenze tra laureati in ingegneria architettura e diplomati geometra e perito in edilizia.

Al riguardo Inarsind, Associazione di intesa Sindacale di degli Architetti e Ingegneri liberi professionisti Italiani, intende evidenziare le recenti sentenze:

 

Sentenza Corte di Cassazione Sezione II Civile n. 19292 del 7 settembre 2009

Si legge “ai tecnici solo diplomati (geometri e periti in edilizia)” è consentita esclusivamente “la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l’impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell’ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l’incolumità pubblica”. Si legge nella sentenza la Corte “ ha costantemente evidenziato come ai tecnici solo diplomati (geometri e periti edilizia solo consentitaci sensi della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929 art. 16 lett. m, la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l’impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell’ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industri agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportano pericolo per l’incolumità pubblica (v. tra le altre, Cass. 8545/05, 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5961/04, 15327/00, 5873/00). Trattasi di una scelta inequivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità… …. Della non necessità di complesse operazioni  di calcolo ed all’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità…

 

Cassazione civile, sez. II, 02/09/2011, n. 18038

L’art. 16 r.d. n. 274/1929 ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi dell’art. 1 r.d. 16 novembre 1939 n. 2229, agli ingegneri e architetti iscritti nell’albo; con le ulteriori precisazioni che tale disciplina professionale non è stata modificata dalle l. n. 1086/1971 e n. 64/1974, la quale, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, si limita a recepire la previgente ripartizione di competenze e che a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì titolare della progettazione e assumere le conseguenti responsabilità.

 

Consiglio di Stato, sez. V, 28/04/2011, n. 2537

È affetto da nullità il contratto di prestazione d’opera che affidi a un geometra calcoli in cemento armato e ciò anche ove il compito, limitatamente a quelle strutture, venga poi svolto da un professionista abilitato, che ne sia stato officiato dall’originario incaricato; è irrilevante, a tali fini, che l’incarico sia distinto per le parti in conglomerato e non sia stato (sub)delegato dal geometra, ma conferito direttamente dal committente stesso a un ingegnere o architetto, in quanto non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un’autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto (il che appare senz’altro esatto, poiché chi non è abilitato a delineare l’ossatura, neppure può essere ritenuto in grado di dare forma al corpo che deve esserne sorretto)

 

Consiglio di Stato, sez. IV, 09/02/2012, n. 686

Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta — e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell’art. 16, lett. m) , r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 — consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione « non modesta » essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

 

Sentenza n. 883 del 23 febbraio 2015, del  Consiglio di Stato (sezione quinta)

“A norma dell’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, e come si desume anche dalle ll. 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto”.

 

Anche secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti all’albo, senza che nulla sia stato modificato dalle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 (Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038), con conseguente nullità del contratto d’opera professionale intercorso con un geometra, che abbia avuto ad oggetto una costruzione per civile abitazione, il cui progetto abbia richiesto l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2007, n. 12193; 26 luglio 2006, n. 17028; 25 maggio 2007).

 

Il Decreto avente per oggetto la “Classificazione del Rischio sismico delle Costruzioni”,  mira  al rispetto del valore della salvaguardia della vita umana attraverso l’applicazione del  Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 che prevede complesse valutazioni, modellazioni e calcoli con analisi statiche lineari e non lineari, analisi dinamiche modali,  pushover, verifiche per azioni statiche, sismiche, del primo e second’ordine, su edifici esistenti  oggetto di vulnerabilità a varia complessità e pericolosità, dove è richiesta un’elevata  preparazione tecnica del professionista laureato in ingegneria ed architettura; il  diplomato geometra o perito in edilizia ha competenze limitate ad edifici rurali e che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone.

Ivan Locatelli

 

 

presentazione classificazione rischio sismico

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linee guida

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