AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA. Qualcosa si muove ma non quanto potrebbe sembrare

“Lavori pubblici anche ai giovani”  è il titolo dell’articolo a firma Benedetta Pacelli comparso su Italia Oggi dell’11.3.2015 a commento della Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Seguono una serie di positive valutazioni quali “la riduzione delle barriere di fatturato e di curriculum che avevano fino ad ora impedito l’accesso alla gare a oltre il 90% dei giovani professionisti” con speciale riferimento alle nuove disposizioni circa “l’organico minimo“.

Un qualunque giovane professionista attento all’informazione sarà corso avidamente a leggere il testo della Determina, ma sicuramente una attenta lettura avrà provocato in lui un immediato affievolimento dell’entusiasmo.

La nuova disposizione è infatti contenuta nella Determinazione al punto 3. Affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 Euro. Basta ciò a far comprendere che il successivo punto a. fatturato globale spegne sul nascere ogni entusiasmo. Non basta l’organico. Ci vuole anche il fatturato; e poiché tanti piccoli fatturati di giovani e non più giovani, ahinoi, che si uniscono in raggruppamento temporaneo di professionisti, non formano un grande fatturato ma una grande “miseria” ecco che, automaticamente, gli stessi non saranno quasi mai in grado di partecipare ad un bando di servizi sopra 100.000 Euro neanche con una minima probabilità di successo. Dello stesso tipo sono le difficoltà connesse al possesso dei requisiti di cui ai successivi punti b. e c.,per cui l’apertura consentita al punto d. non risulta condizione sufficiente.

E’doveroso ammettere che la Determinazione n. 4 qualcosa di nuovo e di buono nei riguardi dei giovani professionisti e più ancora dei piccoli studi professionali la contiene.

Inarsind, che raggruppa un gran numero di liberi professionisti “duri e puri“, é in grado di individuare quali sono le novità positive che li interessano e, pertanto, ritiene opportuno che alcuni fondamentali innovazioni vengano segnalate e debitamente commentate e valutate.

Con riferimento ai singoli punti della Determinazione si ritiene di evidenziare quanto segue: 

Punto 1 – Inquadramento generale

1.1.-Conseguentemente, il bando deve prevedere che, nel gruppo di progettazione, sia presente almeno un geologo, ove siano necessarie tali prestazioni

Precisazione questa molto opportuna. Chi opera nel campo della progettazione di opere pubbliche, anche modeste, sa bene cosa succede quando un gruppo di professionisti incaricato della progettazione si trova a dover interagire con un geologo esterno nominato con apposito bando; le incomprensioni e gli irrigidimenti su prese di posizione non collimanti sono all’ordine del giorno…, quindi favorevolissimi alla implementazione. 

1.2.- E’ utile rammentare che, ai sensi degli artt. 268 e 269 del d.p.r. del 5 ottobre 2010, n. 207  non può essere richiesta alcuna cauzione, provvisoria o definitiva, per partecipare a una gara d’appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento.

Anche questa è una precisazione opportuna.

1.3.- Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento).

Precisazione fondamentale. Le stazioni appaltanti lo devono assolutamente fare; per i motivi specificati nel paragrafo che segue nel testo della Determinazione. A questo proposito sembrerebbe opportuno proporre alla ANAC uno sportello apposito in cui far confluire le segnalazioni di mancata osservanza al fine di poter assumere tempestivamente i dovuti provvedimenti. (Senza sanzioni tutti si sentono in grado di aggirare l’ostacolo in maniera indolore).

1.4.- La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata (etc…)

 Finalmente questo principio viene enunciato chiaramente. Bisognerà fare in modo che le varie Amministrazioni che si avvalgono di progettisti “interni” se ne facciano una ragione. Su questo punto, decisamente fondamentale, la vigilanza dei liberi professionisti e la tempestiva segnalazione di ogni abuso dovranno essere senza eccezione; ma vanno, comunque, previste delle sanzioni per le inadempienze.

…pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il responsabile unico del procedimento nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista. 

Punto 2.- Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000 Euro

Nessuna novità rilevante se non la precisazione che “la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la rotazione e il sorteggio”.

Modalità ben note anche se non sempre applicate. Criteri orientati a una maggiore trasparenza sarebbero necessari e utili per aumentare la concorrenza, come richiesto dal codice.

Punto 3.- Affidamento di incarichi di importo superiore a 100.000 Euro

Queste le novità: 

3.1.- In base all’attuale formulazione dell’art. 253, co. 15-bis, del Codice, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. La disposizione di cui all’art. 253, co. 15-bis, del Codice, incide, quindi, sui requisiti indicati alle lett. a) e d) dell’art. 263, del Regolamento, consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale, nonché di considerare l’organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale (nei migliori tre anni del quinquennio precedente) in luogo del periodo triennale previsto dal Regolamento.

3.2- Con riferimento ai requisiti di fatturato, si ricorda che, relativamente agli appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l’Avcp hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara3. Si ritiene che tale indirizzo sia estendibile anche al requisito di fatturato cui all’art. 263, co. 1, lett. a), del Regolamento. 

Entrambe le precisazioni vanno nella direzione di una maggiore chiarezza e facilitazione di accesso alla gara da parte di piccoli studi professionali e quindi sono benvenute. Considerato che la norma andrà a regime non prima della prossima estate, la limitazione del 31-12-2015 sembra troppo vicina e non potrebbe dare i frutti sperati. Posporla al 2016 potrebbe essere più consono ai meritori obbiettivi che la norma si prefigge.

3.3.- Al citato requisito dell’organico deve, pertanto, essere necessariamente data una lettura in ragione della diversa tipologia di soggetti partecipanti alla gara. Il requisito va dunque inteso come organico medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel bando per i liberi professionisti. Questi ultimi potranno raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Questa è la parte in cui si viene in soccorso ai giovani professionisti ed ai piccoli studi professionali, alla quale fa riferimento la giornalista di Italia Oggi; ma, purtroppo, è la sola  agevolazione prevista e, come già detto, quasi sempre non è sufficiente a partecipare, con qualche probabilità di successo, a un bando di importo superiore a 100.000 Euro. 

Punto 5.- Criteri di aggiudicazione

Viene detto: Per gli affidamenti superiori a 100.000 euro il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all’art. 266, del Regolamento, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici.

Quando sopra viene integrato dalla nota finale n. 6: Il ricorso al criterio del prezzo più basso è ammissibile solo per gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro e in caso di semplicità delle prestazioni da svolgere. Si ritiene che le ragioni per il ricorso al criterio del prezzo più basso debbano comunque essere ben motivate nella lettera di invito. Nell’ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell’opera, si può ricorrere all’esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all’art. 124, co. 8, del Codice. 

Il criterio dell’esclusione automatica deve essere reso obbligatorio; in quanto costituisce una valida remora ai ribassi eccessivi

6.1 – Fissazione della soglia e formula per il prezzo

Con riferimento alla disposizione di cui all’art. 266, co. 1, lett. c), punto 1), del Regolamento, relativo alla misura percentuale di ribasso prestabilita nel bando, si ritiene che detto limite non possa essere previsto.

Questa è una piccola delusione… si spera possa essere rivista a breve.

Considerazioni finali ed auspici 

La Determinazione n. 4/2015 si pone senza dubbio come testo di riferimento per la futura attività e, come già detto, viene incontro anche alle esigenze dei giovani e dei piccoli studi professionali, che costituiscono la parte preponderante degli iscritti ad Inarsind.

Produce sicuramente ordine e certezza di interpretazione e contribuisce in modo sostanziale a porre freno alla fantasia  creativa emergente dai bandi emanati delle varie Stazioni Appaltanti.

Assodato quanto sopra, il Sindacato Inarsind ritiene che da parte della ANAC debba venir data assoluta priorità al conseguimento dell’obiettivo di garantire reale trasparenza negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria.

Auspica, pertanto, che venga colmata con urgenza la grossa lacuna che pur sempre resta legata alla eccessiva discrezionalità concessa ai RUP ed alle Commissioni Giudicatrici in sede di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. E ciò, purtroppo, è sufficiente a vanificare ogni pretesa di equità e trasparenza, quali che siano i vincoli e le prescrizioni finora entrate in vigore.

La proposta di Inarsind è che “Nella commissione giudicatrice siano presenti almeno due componenti esterni, diversi dal presidente, scelti obbligatoriamente, a seguito di un sorteggio pubblico con il criterio della rotazione fino ad esaurimento dell’elenco, tra liberi professionisti che siano inseriti in appositi elenchi settoriali tenuti dalla ANAC a livello regionale”

E’ chiaro che i professionisti da inserire negli elenchi dovranno possedere adeguata e consolidata esperienza, nonché conoscenze specifiche da dimostrare attraverso curriculum.

La semplice adozione di una tale norma o similare consentirebbe ai liberi professionisti di partecipare alle gare di progettazione più numerosi e con animo più sereno.

 

Francesco Galluccio – Maurizio Wiesel

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inarsind