NORMATIVA SISMICA: il caso della Regione Calabria nella "confusione" normativa generale

Riprendiamo alcune considerazioni, già esposte in due precedenti Note, nelle quali segnalavamo la disparità di comportamenti delle nostre Regioni in tema di procedimenti autorizzativi e di controllo dei progetti ed il trattamento analogo che viene riservato ad opere che rivestono ben diversa rilevanza, in conseguenza dell’impostazione generale della nuova Normativa.
Ho recentemente partecipato ad un Incontro Tecnico Professionale, promosso da Confedertecnica Calabria a Lamezia Terme, avente per tema la ” procedura informatica SI-ERC per la denuncia e trasmissione di pratiche edilizie relative ad interventi di carattere strutturale “. In sostanza i Progettisti dovranno allegare il formato elettronico della documentazione di progetto prevista dalle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 14-01-2008) e compilare in ogni parte le schede che il sistema propone con informazioni di carattere progettuale. Nel corso dell’Incontro, svoltosi alla presenza di centinaia di Professionisti giunti da ogni parte della Calabria. sono emersi con forza molti dubbi e perplessità sulla funzionalità del sistema adottato, fornito alla Regione Calabria dalla Società “onlus” Eucentre, che fa riferimento al Prof. Calvi dell’Università di Pavia. Si teme un pesante blocco delle pratiche, con gravi ricadute economiche sul territorio; ma si contesta anche la procedura nei suoi contenuti tecnici, oggetto di specifici approfondimenti ben illustrati ai convenuti, escludendo che in tal modo si possa concretamente pervenire alla “validazione” del progetto strutturale.
Ho citato l’esperienza (negativa, dal nostro punto di vista) in corso in Calabria a conferma della “confusione” generale che pervade l’ambito strutturale del settore delle costruzioni, in modo seriamente preoccupante per la sicurezza delle stesse.
Quanto là avviene risulta peraltro possa accadere anche in qualche altra Regione del nostro Paese, pur in presenza di Leggi locali che dettano disposizioni ben diverse.
Ricordiamo, solo a titolo di esempio, che la legge n. 19 del 30-10-2088 delle Regione Emilia Romagna, non attribuisce al Collaudatore le stesse incombenze che vengono invece sancite dalla Legge n. 16 del 11-08-2009 della Regione Friuli Venezia Giulia. Quest’ultima infatti dispone che il Collaudatore intervenga in sede di esame del progetto strutturale o di varianti allo stesso, con precise assunzioni di responsabilità.
Per non parlare poi delle diverse valutazioni e definizioni locali dei cosiddetti ” interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità”: ogni Regione li norma a proprio giudizio, come se la pubblica incolumità avesse livelli diversi di rilevanza cambiando area geografica del Paese. Analoga osservazione può porsi per la definizione delle varianti non sostanziali e per quelle in corso d’opera.
Si dirà che non c’è nulla di nuovo sotto il sole, perchè siamo ormai adusi a tali comportamenti. Eppure fatichiamo a rassegnarci ed a subire continuamente impostazioni normative, che dovrebbero vederci protagonisti e non succubi e burocratici applicatori.
Faremo il possibile per incidere in qualche modo nelle sedi opportune. Certamente Vi rinnoviamo l’invito a farci pervenire ogni utile osservazione in merito, che possa suffragare, anche con casistica concreta, i nostri propositi.

Ing. Francesco Basso

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