Punti principali delle osservazioni:
– necessità di maggior chiarezza nella definizione dei requisti di qulificazione per evitare disparità nelle procedure ed interpretazioni discrepanti con particolare riferimento alla “maggior omogeneità” dei servizi e quindi alla possibilità di spendere servizi di uguale o superiore complessità appartenenti alla stessa categoria ma non del tutto corrispondenti al servizio da appaltare;
– possibilità di esulare dagli ultimi dieci anni per i requisiti demandando alla fase di valutazione dei servizi l’effettiva attualità di quanto proposto e quindi in valore offerto in relazione all’opera da realizzarsi; in subordine si definisca con chiarezza quale parte delle prestazioni deve essere ricompresa negli ultimi dieci anni;
– si chiarisca infine se per la validazione di progetti tra € 1.000.000,00 e la soglia di cui all’art. 35 il professionista esterno (soggetto di cui all’art. 46 c.1) debba essere certificato o meno, apparendo evidente che la certificazione di processo è dovuta nel caso di verifica interna in quanto in tal caso la S.A. agisce in funzione di controllore e controllato, fattispecie che non rileva nel caso di professionista esterno.
Inarsind osservazioni Linee guida 1