Considerazioni sulla fiscalità che grava sugli iscritti di Inarcassa.

di Pietro Berna – Componente della Commissione Tecnica degli Esperti degli Studi di Settore

Il dettato costituzionale all’articolo 53 prevede che:Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Sul principio dell’equità fiscale credo che tutti concordino: ad uguale capacità contributiva deve corrispondere uguale concorso alle spese pubbliche. Dall’art. 4 della Costituzione traiamo che la scelta di essere un libero professionista è esercizio di un diritto costituzionale; traiamo dall’art. 3 che quella scelta  personale non può costituire una disuguaglianza di fronte alla legge. Ne segue che la capacità contributiva prevista dall’art.53 non possa dipendere dalle scelte del cittadino conformi ai principi sanciti dall’art. 4. In altre parole, la scelta di essere liberi professionisti, fatta da ogni iscritto ad Inarcassa, non può costituire una discriminazione, tanto meno in riferimento all’obbligo della fiscalità. Questa la teoria. In pratica, abbiamo gli Studi di Settore. Questi, introdotti come strumento di gestione di equità fiscale fra i contribuenti, nella loro applicazione alla nostra categoria di lavoratori, non riescono ancora a rispettare in modo soddisfacente la loro funzione. Infatti, la Commissione degli Esperti degli Studi di Settore presso l’Agenzia delle Entrate, nel suo documento del 31 marzo 2011, così si esprime:“Con specifico riferimento al settore delle professioni, per sopperire ad una rigidità del modello di sistema, basato fondamentalmente sul numero di prestazioni rese nel corso dell’esercizio, è stato inoltre confermato un meccanismo di adattamento delle risultanze, derivanti dall’applicazione dello studio, al fine di cogliere il fenomeno dei ritardati o mancati pagamenti da parte dei clienti, più accentuato in un periodo di crisi. Un’analisi aggiuntiva andrà predisposta per verificare eventuali riduzioni del livello delle tariffe applicate nel 2010.” Il testo evidenzia un “rigidità del modello di sistema” e conclude che “un’analisi aggiuntiva andrà predisposta”. Gli attuali Studi di Settore hanno ancora bisogno di una manutenzione perché non definiscono in modo soddisfacente l’effettiva capacità contributiva del libero professionista. Un sistema fiscale, “basato fondamentalmente sul numero di prestazioni rese” è assai lontano dalla realtà dell’esercizio della professione. Tutto ciò appare apodittico quando si leggano i dati del paragrafo 2.2 del bilancio consuntivo 2010 di Inarcassa, per rilevare come il sistema fiscale applicato, basato sul numero delle prestazioni effettuate, non abbia alcun riferimento oggettivo con la dinamica reddituale dell’iscritto Inarcassa. Occorrerebbe una forte divulgazione di questi dati, formulata in modo diverso: da una parte i dati disaggregati (dati regionali e, meglio ancora se possibile, dati provinciali), dall’altra una nota illustrativa di questi in funzione dell’obiettivo di una chiarezza fiscale. Un’azione sinergica tra Inarcassa e l’organizzazione sindacale. Un altro aspetto è quello del rapporto tra redditi e volumi d’affari degli iscritti. Risulta che il reddito (volume d’affari  diminuito dei costi) professionale sia pari a circa il 60% del volume d’affari. Ne segue che l’aliquota dell’attuale ritenuta d’acconto sul ricavo equivalga all’aliquota del  33,33% sul reddito. Ciò implica che il pareggio tra ritenute d’acconto subite e imposta dovuta si abbia per redditi professionali di oltre 55.000 euro. Il reddito mediano, nel 2010,  degli ingegneri iscritti è pari a € 24.404,00 e degli architetti iscritti è pari a € 15.538,00. Si evidenzia l’enorme distanza da valori superiori a € 55.000,00, che interessano meno del 30% (dati reddituali 2009) degli iscritti. In altre parole tutto ciò significa che oltre il 70% di chi risulti congruo e coerente, non solo paga le imposte dovute, ma anticipa una cospicua e significativa somma di denaro, essendo stato assoggettato ad una ritenuta ben superiore a quanto dovuto ai sensi dell’art. 53 della Costituzione. Per brevità, accennerò solo due questioni tra le molte che si possono porre: è una gara fra eguali quando alla stessa richiesta d’offerta è rivolta a chi non è soggetto ed a chi è soggetto alla ritenuta d’acconto? E, ugualmente, è libero il mercato in cui la stazione appaltante agisce anche come operatore concorrente sullo stesso mercato? Ecco perché, forse, oltre che unire le proprie azioni con gli Ordini, sarebbe opportuno e conveniente, per i suoi iscritti, che Inarcassa coordinasse le proprie iniziative anche con i sindacati.

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