CATANZARO UN ANNO DOPO, INARSIND DENUNCIA GLI AFFIDAMENTI GRATUITI DAL 2013

Nel 2013 inizia la battaglia di Inarsind contro gli affidamenti di incarichi per importi prossimi allo zero con
l’istituzione dell’Osservatorio bandi che ha segnalato, tra i primi, il caso del PuC di Battipaglia, del progetto
definitivo dello Stadio di Pisa, e quindi molti altri.
In tempi non sospetti, nel Novembre del 2016, nell’immediatezza dell’uscita del bando promosso
dall’amministrazione comunale di Catanzaro per la redazione del piano strutturale comunale e relativo
R.E.U., Inarsind, aveva prontamente portato l’attenzione sul fatto con questo scritto.
Accade, come ormai si reitera nel tempo, che le Amministrazioni pubbliche, non curanti dei disposti normativi
che regolano l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, emanino bandi remunerati con cifre
irrisorie, a volte anche gratuiti.
E’ LA VOLTA DEL COMUNE DI CATANZARO.
Questa volta a Catanzaro si consuma l’ennesima mortificazione del lavoro intellettuale ad opera di ingegneri
ed architetti, infatti, al punto II.2.1. si legge : VALORE STIMATO 1 EURO ESCLUSA IVA.
Nella fattispecie in oggetto, il bando appare assolutamente illegittimo allorché, in riferimento alla
corresponsione della somma a titolo di onorario o di competenza professionale, rappresenta come detta
attività deve essere a titolo precario. Orbene, sul punto la giurisprudenza amministrativa ma soprattutto
civilistica appare del tutto consolidata laddove al professionista deve comunque essere riconosciuto la giusta
mercede per come previsto dall’articolo 36 della Costituzione 1° Comma.
Ovviamente, da tale disposto costituzionale, scaturisce una normativa di riferimento che non può essere
contrastante con detto principio. Ma accanto alla normativa conseguenziale di cui si parlava, vi è un ulteriore
principio base che è posto a fondamento dei rapporti di carattere economico.
Corre l’obbligo di precisare che l’Ente Pubblico in quanto tale è più di ogni altro obbligato al rispetto della
legge e dei principi sottostanti. Sostanzialmente potrebbe essere donatario di un progetto quale opera
dell’ingegno; ma in nessun caso può determinare un bando concorsuale prevedente un’attività a titolo
precario. E’ chiaro che la prospettiva e diversa: nel primo caso non ha determinato la donazione del lavoro
ma trovasi l’Ente in uno stato di mero donatario di un’opera cui può decidere o meno di accettare. Nella
seconda fattispecie di contro, si è in presenza di un bando che preventivamente prevede l’attuazione di
un’opera dell’ingegno non prefigurando alcun compenso. In tale modo l’Ente Comune opera
contra legem per i seguenti motivi:
1) Viola il disposto costituzionale art.36 1°comma; ed è in contrasto con l’art.41 e 117 “Costituzione in
quanto pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica… “Sentenza TAR Vicenza)
2) Lede il principio dell’ingiusto arricchimento;
3) Viola la normativa sugli appalti, oltretutto per come novellata di recente, ribadente il principio opposto;
4) Si pone direttamente in contrasto con i principi della libera e leale concorrenza tra i professionisti;
5) Contrasta direttamente con gli statuti nazionali ma soprattutto contro i codici deontologici dei rispettivi
ordini professionali, i quali, addirittura, sanzionano i propri iscritti che violano le regole della leale
concorrenza;
6) Ma è ancora più grave che i professionisti vincitori “del bando” a titolo precario, una volta espletata la
propria attività, basandosi sui principi sopra indicati ed anche disattendendo le convenzioni sottoscritte
poiché contraente debole, potranno richiedere di essere retribuiti dall’Ente committente, ed avranno tutela
piena alla retribuzione, per come da consolidatissima giurisprudenza di merito e legittimità.

 

Da ciò scaturisce un bando che, ancorché ILLEGITTIMO può considerarsi ILLECITO in quanto,
per le conseguenze rappresentate, consente, in netto contrasto con i principi consolidati, di
raggirare la legge e consentire con un bando, “che probabilmente non è neanche tale”, di
affidare a professionisti interessati a lavorare precariamente ma sostanzialmente coperti da
sicura e giusta mercede.
RISULTA INCONCEPIBILE PRETENDERE UNA COMPLESSA ATTIVITA’ PROFESSIONALE, PER
ALTRO CORROBORATA DA IMPEGNI ECONOMICI, OBBLIGATORI PER IL PROFESSIONISTA,
QUALE OLTRE LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, ANCHE LA POLIZZA
ASSICURATIVA PROFESSIONALE, A TITOLO PRATICAMENTE GRATUITO.
AUSPICHIAMO CHE DETTO BANDO, VENGA IMMEDIATAMENTE RITIRATO, IN QUANTO LESIVO
ED OFFENSIVO ED IN PALESE VIOLAZIONE DI OGNI NORMA DI LEGGE SU AFFIDAMENTO
INCARICHI E RETRIBUZIONE OLTRE CHE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
Siamo qui un anno dopo, stracciandoci, ora, tutti, le vesti di fronte alla Sentenza n°4614 del Consiglio di
Stato, altro che bando ritirato, stiamo assistendo ad una giustizia che decreta l’apertura del Far west
dell’appalto in cui le amministrazioni pubbliche, forti della sentenza, potrebbero decidere di applicarla a loro
piacimento.
L’arch. Lonetti, dirigente del Comune di Catanzaro all’Urbanistica, rispondendo al presidente del CNAPPC,
arch. Capocchin, ha sottolineato il fatto che la reintroduzione dell’obbligo di riferimento decreto parametri
sarebbe in contrasto con il “principio fondamentale di concorrenzialità e libertà di mercato”, non lo è forse di
più il bandire un incarico professionale gratuito che evidentemente può svolgere solo chi ha già un reddito o
un capitale alle spalle – o pensa di guadagnarselo in altri modi – e non chi deve guadagnarsi onestamente da
vivere?

 

2017_10_14 CATANZARO UN ANNO DOPO

 

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inarsind