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Lo ha sancito in modo inequivocabile il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza N. 02435/2016 REG. PROV. COLL. N. 01363/2016 REG. RIC. del giorno 30 novembre 2016 pubblicata giorno 13 dicembre 2016. La sentenza pone un punto fermo sul contenzioso insorto tra il Comune di Catanzaro e gli Ordini Professionali delle professioni tecniche, che aveva assunto rilievo nazionale per l’importanza della posta in gioco.

 

Il comune di Catanzaro, con la Determinazione Dirigenziale n. 3059 del 24 ottobre 2016, aveva approvato il bando ed il disciplinare di gara aventi ad oggetto la «procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del Piano Strutturale del Comune di Catanzaro ai sensi della L.R. Calabria 19/2002 e relativo regolamento edilizio urbanistico».

Al punto 2.1 del bando stesso il valore della prestazione veniva stimato pari ad “1,00 euro” ed inoltre veniva stabilito che «l’appalto è a titolo gratuito, salva la previsione di un somma di €. 250.000,00, comprensiva di IVA, a solo titolo di rimborso spese per come indicato nel disciplinare di gara».

Contro un bando siffatto, ritenuto illegittimo nella parte in cui era prevista la natura gratuita del contratto di appalto di servizi, oltre che contro ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, hanno fatto ricorso gli Ordini e Collegi della Provincia di Catanzaro dei professionisti interessati: Architetti, Ingegneri, Agronomi e Forestali, Geometri e Periti Industriali, nonché l’Ordine Regionale dei Geologi. Inoltre, stante la rilevanza nazionale della problematica, sono intervenuti ad adiuvandum anche i Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri.

L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che “non vi è alcuna norma che vieti l’affidamento gratuito di un appalto pubblico”.

E’ palese che l’accoglimento di tale tesi avrebbe comportato gravissimi danni economici non solo alle categorie interessate dal giudizio ma anche all’intera categoria dei tecnici liberi professionisti che hanno negli appalti pubblici di servizi di qualsiasi genere una sostanziosa fonte di reddito e quindi di sostentamento.

I giudici amministrativi, dopo avere qualificato la fattispecie in questione come “appalto di servizi”, hanno immediatamente rilevato come plurime norme del Codice dei Contratti Pubblici ( D. Lgs. 50/2016) prevedano che esso sia contraddistinto dai requisiti dell’“onerosita” e “sinallagmaticità” delle prestazioni. Il criterio dell’economicità, evocato dall’Amministrazione, è, per il TAR Calabria, solo apparentemente in contrasto con la necessaria natura onerosa del contratto d’appalto: è proprio l’onerosità, infatti, a garantire la qualità delle prestazioni che l’Amministrazione appaltatrice si aggiudica sul mercato e che si traduce nella “serietà” dell’offerta sotto il profilo qualitativo. Come rilevano icasticamente i giudici amministrativi, infatti, sono le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi offerti quelle che rischiano di rivelarsi, nel lungo periodo, poco convenienti per la Pubblica Amministrazione, perché foriere di ritardi, inadempimenti e contenziosi giurisdizionali.

In materia di compensi a professionisti per prestazioni dotate di un elevato livello di complessità, insomma, «chi meno spende più spende» – affermano i giudici amministrativi – ricordando che la corresponsione di un equo compenso al professionista non si limita a garantire il diritto costituzionale di quest’ultimo ad una retribuzione proporzionata all’opera svolta ma costituisce anche la scelta in definitiva più economica per le Pubbliche Amministrazioni.

Il TAR Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso ed accogliendolo, ha annullato per l’effetto tutti gli atti impugnati, con piena soddisfazione son solo dei professionisti tecnici interessati alla vicenda ma di tutti i professionisti italiani, che con particolare favore accolgono la chiara statuizione che la corresponsione di un equo compenso per le loro prestazioni professionali rappresenti non solo, come è evidente, un loro preciso diritto avente rilevanza costituzionale, ma anche, in definitiva, il modo migliore per garantire il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

 

IL PRESIDENTE Confprofessioni Calabria

(Ing. Francesco Galluccio)

 

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