Firmato il nuovo contratto per gli studi professionali

Tutte le novità  del Ccnl sottoscritto da Confedertecnica, Confprofessioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali, sottoscritto da Confedertecnica e Confprofessioni con le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) lo scorso 29 novembre a Roma, contiene importanti novità destinate ad avere un notevole impatto nella regolazione dei rapporti di lavoro all’interno degli studi professionali. Di seguito i punti più rilevanti.

Nuova classificazione del personale. L’articolo contrattuale relativo alla classificazione del personale è stato completamente rivisto. Nella precedente versione del Ccnl era presente soltanto una classificazione generale da ritenersi non più rispondente alla realtà occupazionale e professionale del comparto. Si è pertanto stabilito di introdurre cinque classificazioni del personale, valide per ognuna delle cinque macroaree, ed ognuna divisa in otto livelli classificatori e retributivi.

Aumenti retributivi. Il rinnovo contrattuale stabilisce nuovi livelli retributivi sostanzialmente contenuti a partire dal 1° ottobre 2010 e con validità retroattiva. L’accordo prevede, infatti, un aumento della retribuzione pari a 87,50 euro lordi (riferito al 3° livello).

Più forza alla bilateralità. Sulla scia dei risultati raggiunti negli ultimi anni dagli enti bilaterali, Cadiprof ed Ebipro, le Parti sociali hanno deciso di valorizzare e potenziare ulteriormente la bilateralità di settore per estendere le tutele di welfare contrattuali. Da una parte, il Contratto collettivo degli studi recepisce gli ultimi orientamenti ministeriali, secondo cui le prestazioni erogate dagli enti bilaterali rappresentano un diritto contrattuale di natura retributiva, stabilendo che il datore di lavoro non aderente al sistema della bilateralità sia tenuto a corrispondere a ogni singolo lavoratore una somma pari a 22 euro per 14 mensilità, che rientra nella retribuzione e nella base di calcolo per il Trattamento di fine rapporto. Dall’altra parte, un gruppo di lavoro avrà il compito di studiare e verificare il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti di praticantato e, in generale, dei rapporti di lavoro atipici. Infine, per far fronte all’aumento della spesa sanitaria, il contributo versato a Cadiprof è stato aumentato di 1 euro mensile a partire dal 1° ottobre 2011 e di un altro euro che scatterà dal 1° settembre 2013.
Il nuovo Ccnl apre così la possibilità di regolamentare a livello territoriale istituti quali gli accordi per l’incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione; il contratto di lavoro a termine; il lavoro a tempo parziale; l’orario di lavoro; l’apprendistato; i tirocini formativi e di orientamento – stage; i contratti di inserimento; il lavoro a chiamata (job on call) e somministrazione di lavoro; la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale; la previdenza complementare per l’adesione a fondi di previdenza complementare territoriale; la formazione con le diverse istituzioni universitarie, regionali o provinciali;
Nuovi strumenti contrattuali. Oltre i tirocini e gli stage già presenti nel precedente contratto, il nuovo Ccnl si propone di incentivare l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro attraverso una ampia serie di innovativi strumenti contrattuali, che vanno da una forma di lavoro a termine, specificamente finalizzata al coinvolgimento degli studenti universitari in percorsi brevi e coerenti con il percorso di studi, ad alcune tipologie di lavoro flessibile necessarie per gestire al meglio le proprie esigenze. Su questo fronte, va segnalata la previsione del contratto di lavoro a chiamata, strumento contrattuale mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro in base a necessità di carattere temporaneo. Nel Ccnl viene inoltre disciplinato il contratto di inserimento. Si tratta di un contratto che favorisce l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori over 50, dei giovani e delle donne. Per questa fattispecie contrattuale è prevista una riduzione del 25% degli oneri sociali.

Apprendistato. Un capitolo a parte merita il nuovo apprendistato, che debutta in un contratto collettivo con tutti i cambiamenti previsti dal recente Testo unico. In linea generale tutte le tipologie di apprendistato (apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca) vengono disciplinate dal nuovo Ccnl degli studi professionali. La regolamentazione comune applicabile a tutti gli apprendisti prevede: il divieto di retribuzione a cottimo; il finanziamento della formazione (da parte del fondo interprofessionale del comparto, Fondoprofessioni); il prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia infortunio o altra causa di sospensione involontaria superiore ai 30 giorni; l’applicazione delle norme sulla maternità e assegni familiari; differenti modalità di formazione (in aula, e-learning). Per quanto riguarda l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche e per altre esperienze professionali, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto le parti si riuniranno per disciplinare la suddetta tipologia contrattuale. In attesa di raccordare con il sistema ordinistico i percorsi formativi rivolti alla figura del apprendista-praticante, l’attenzione si focalizza sull’apprendistato professionalizzante. È infatti sul cosiddetto contratto di mestiere che si riscontrano le maggiori novità per i datori di lavoro liberi professionisti.

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inarsind