L’ANAC CHIUDE L’ISTRUTTORIA SULLA STU TIRONE, ORA L’AMM.NE SI PRONUNCI!

ANAC

L’ANAC (ex AVCP) ha concluso l’istruttoria aperta sulla STU TIRONE, a seguito di apposito esposto inoltrato dal nostro sindacato, che muta significativamente le convinzioni sostenute da alcuni in merito alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e le procedure di variante allo strumento urbanistico.

Inarsind Messina ha sempre sollevato dubbi, ora riconosciuti validi dall’ANAC, sulla leggittimità di tali procedure. Tuttavia Inarsind ha sempre evidenziato con forza di non essere contraria allo strumento della STU, ma ha contestualmente chiesto, con altrettanta forza, di operare in modo corretto, nel rispetto di tutte le regole: era pertanto necessario ripartire, mettendo al centro delle scelte politiche e urbanistiche l’Ente Pubblico e non il privato.

Si riepilogano di seguito sinteticamente alcuni dei passi più significativi della Deliberazione Consiglio ANAC n°9 del 29/1/2015:

“… Con le premesse del caso non è sostenibile da parte della Società Tirone un collegamento rigidamente formalistico del bando al momento della sua pubblicazione e soprattutto alla vigenza di puntuali disposizioni di legge a quel momento, posto che nella Regione Sicilia erano comunque a quella data direttamente applicabili i principi desumibili dalle disposizioni nazionali vigenti nonché le disposizioni di origine comunitaria applicative dei principi generali di libera concorrenza che, anche all’epoca, imponevano la riconduzione alle norme dell’evidenza pubblica di interventi peraltro di notevole rilevanza, sia sotto il profilo dell’entità delle risorse finanziarie impegnate e del capitale pubblico investito, sia della finalità pubblica sottesa all’intervento, destinato ad avere una significativa ricaduta sulla collettività. Né, per le ragioni sopra esposte in tema di società miste “generaliste”, può ritenersi che, espletata la gara per la scelta del socio privato, l’espletamento del servizio da parte della Società sia sicuramente esente da qualsiasi apertura al mercato.
… mentre nello schema di Convenzione allegato al bando del giugno 2002 (art.2), così come nel disciplinare di gara (art.5), l’oggetto dell’affidamento è genericamente costituito (richiamata la norma di cui all’art. 120 del TUEL), dall’acquisizione, urbanizzazione e commercializzazione delle aree oggetto di intervento, la Convenzione sottoscritta in data 2004, e approvata con delibera del Consiglio comunale n. 56 del 2004, invece, è costituita da un corpus di 19 articoli in cui l’oggetto della prestazione è decisamente molto più ampio ed articolato.
… Le modifiche dell’oggetto contrattuale suddette sono pregnanti e sostanziali …
… Ciò vuol dire che l’oggetto della prestazione è mutato notevolmente nella forma e nella sostanza, con un’ evidente dilatazione delle attività di trasformazione del contesto urbano …
nel caso che le varianti contrastino “significativamente con le previsioni del PRG (riguardo le principali infrastrutture, le quantità edilizie e le funzioni prevalenti messe in gioco, ovvero non ne rispetti talune specifiche prescrizioni”), il Comune deve procedere all’approvazione della variante al piano regolatore generale, antecedentemente alla costituzione della STU (nel caso di specie le varianti sono intervenute in sede di accordo di programma, dopo la costituzione della STU)….
… Quanto sopra non trova riscontro, come si è visto in precedenza, negli atti di gara predisposti a suo tempo dall’Amministrazione comunale, poiché questi non identificano con sufficiente precisione il contenuto del contratto e delle prestazioni.
… In conclusione, invocare nel caso di specie l’applicazione di norme ormai vetuste che non garantiscono (per loro intrinseca natura) la benché minima possibilità di aderire all’attuale contesto ordinamentale comunitario, appare per lo meno anacronistico, se si considera che l’intervento è nato, e si è svolto, sorretto da un substrato normativo che è quello nel tempo maturato fino all’attuale formulazione dell’art. 32 del Codice e che a soli due mesi dalla pubblicazione del bando consacrava e trasfondeva dettami puntuali anche nella legislazione regionale siciliana con il recepimento della legge 109/94 e sue modifiche.
… Tutto ciò considerato e ritenuto
DELIBERA
– L’affidamento dei servizi di ingegneria e della realizzazione di lavori pubblici alla STO Tirone senza la garanzia dell’ osservanza degli artt. 32 e 90 del d.lgs.163 / 2006, costituisce una modalità di affidamento anomala rispetto alle regole concorrenziali del mercato degli appalti pubblici ed integra la violazione della normativa in tema di pubblici affidamenti in relazione al mancato ricorso al mercato.
-Il Comune di Messina e la STU Tirone S.p.A. sono chiamati a valutare la possibilità di una revisione in senso pro-concorrenziale delle clausole della Convenzione e dello Statuto, e a rendere noti gli intendimenti in ordine al prosieguo dell’intervento di riqualificazione nonché le eventuali iniziative assunte a seguito del deliberato entro trenta giorni dal suo ricevimento.”

ORA L’AMMINISTRAZIONE E LA STU TIRONE SI PRONUNCINO NEL MERITO DELLA DELIBERAZIONE ANAC E DICANO CHIARAMENTE ALLA CITTA’ ED AI LIBERI PROFESSIONISTI COME INTENDONO PROCEDERE: COS’ALTRO SI ASPETTA!!!

VEDI:  stralcioGazzetadelSud_17.2.15

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