TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI DINNAZI AI C.D.T. : ISTITUZIONE DI COLLEGI DI DISCIPLINA DI TRE CONSIGLIERI DEPUTATI A ISTRUIRE E DECIDERE SUI PROCEDIMENTI LORO ASSEGNATI

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Il Consiglio Nazionale Ingegneri con circolare 366 del 28 aprile 2014 prot. C.N.I. n. 2625, al fine di unificare il più possibile le procedure seguite dai nuovi Consigli di Disciplina Territoriali  (C.D.T.) istituiti presso gli Ordini Territoriali degli Ingegneri, a seguito della recente Riforma 137/2012- e ferma restando l’autonomia dei C.D.T. in materia disciplinare (precisa la Circolare) – ha predisposto, con il supporto dell’ufficio Legale e del Centro Studi CNI, specifici documenti riguardanti la trattazione di articolati documenti 1.indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari   2.raffronto normativa-commenti trattazione dei giudizi disciplinari contenenti, oltre ad un’apposita modulistica, indicazioni sulla Trattazione dei procedimenti disciplinari avanti al Consiglio di Disciplina Territoriali (dall’avvio del procedimento alla fase istruttoria ed a quella decisoria, inclusi i contenuti delle sanzioni) e sulla Trattazione dei ricorsi e dei reclami avanti al C.N.I. ,con richiami normativi e modalità di presentazione dei reclami.

La Normativa di riferimento considerata nelle indicazioni del C.N.I. è il Decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge n° 148/2011, che all’art. 3 comma 5 lettera f) stabilisce << gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina …. >>. Precisa il C.N.I. che << la nuova normativa ha disposto che nei Consigli di Disciplina Territoriali l’istruzione e la decisione dei singoli giudizi disciplinari sia di competenza dei Collegi di Disciplina e che, per quanto non in contrasto con le nuove norme, restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, intendendosi riferiti ai Consigli di disciplina i riferimenti ai Consigli dell’Ordine contenuti nelle disposizioni precedenti >>, così sviluppando le indicazioni in argomento. In tal modo, il procedimento disciplinare nelle sue fasi essenziali  – istruttoria e decisoria –  verrebbe ad essere svolto con una “ripartizione dei compiti” del Consiglio Territoriale di Disciplina in Collegi di Disciplina i quali, come specificato a pagina 5 del documento del C.N.I., sono composti da tre Consiglieri del Collegio di Disciplina e sono deputati ad istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, operando in piena indipendenza di giudizio nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento (quest’ultimo, non meglio precisato). Nello specifico, il “frazionamento” di compiti e decisioni in “commissioni” o Collegi, all’interno del CDT, oltre che per la fase istruttoria finanche per la fase di decisione, appare in evidente contrasto con quanto riportato a pagina 4 dello stesso documento dove, introduttivamente, è precisato invece che è di competenza dei Consigli di Disciplina Territoriali l’istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari, tale ultimo aspetto, concordemente con la vigente normativa nazionale di riferimento.

Quindi, ove per ragioni organizzative si preferisse procedere con “istruzioni separate” dei singoli procedimenti disciplinari, demandate a Collegi di tre Consiglieri, sarebbe quantomai opportuno, nello spirito della stessa Riforma, che la decisione, ferma restando l’indipendenza dei C.D.T. in materia disciplinare, restasse di pertinenza dell’intero Consiglio Territoriale di Disciplina e, dunque, che non fosse demandata a singoli Collegi di numero ridotto di Consiglieri del C.D.T..

 

 

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