Pubblicato nella G.U. n° 189 del 14/08/2012 il Decreto del Presidente della Repubblica n° 137 di riforma gli Ordinamenti professionali e delle stesse professioni, come principio fondamentale dello sviluppo economico.
La riforma nel Capo I regolamenta in generale tutte le professioni con disposizioni particolari per gli avvocati (Capo II) ed i notai (Capo III), e porterà non pochi cambiamenti nel mercato del lavoro della libera professione di ingegneri ed architetti.
Molte le novità, parecchie le perplessità ed i nodi da sciogliere.
Gli ordinamenti professionali vengono trasformati e riconosciuti a tutti gli effetti quali enti “formatori” degli iscritti agli albi (che diverranno unici e nazionali) e potranno stabilire con apposite convenzioni con le Università regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari, come pure confermato dalla circolare del C.N.I. n° 115 del 6/8/2012 (vedi).
Ogni professionista iscritto all’albo per esercitare la professione regolamentata dall’Ordine o dal Collegio di appartenenza ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza. La violazione di tale obbligo costituisce “illecito disciplinare”.
I Consigli degli Ordini vengono riconosciuti negoziatori di convenzioni collettive per l’assolvimento dell’obbligo di stipula dell’assicurazione professionale (scadenza rinviata al 13/8/2013) e saranno inoltre Consigli di Disciplina Territoriali.
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