INARSIND: Sicilia arriva il salva casa, attenzione alla compatibilità paesaggistica

Con deliberazione n.326 dell’11 ottobre 2024 la Giunta Regionale Siciliana ha approvato il disegno di legge inerente il decreto legge del 2

à quasi certamente con modifiche, viste le criticità segnalate da Ordini professionali e associazioni di categoria. INARSIND SICILIA, con il suo coordinatore l’arch. Luca Cosentino, vuole segnalarne una di notevole rilevanza e che non potrà avere risoluzione a livello regionale in quanto riguardante l’applicazione dell’art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/20024), inerente l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Difatti al comma 6 dell’articolo 36- bis del Testo Unico Edilizia ‘riformulato’ dal Salva Casa si stabilisce che:

9 maggio  n.69, convertito con modificazioni, in legge del 24 luglio 2024 n.105, ovvero il cosiddetto “Salva Casa”. Il recepimento avverr

  • sulla richiesta di permesso in sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta;
  • per le segnalazioni di inizio attività, si applica il termine di 30 giorni;
  • in caso di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, i predetti termini sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica.

Decorsi i predetti termini, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci per gli interventi edilizi realizzati senza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica (quindi si tratta proprio degli abusi edilizi in zona vincolata), il dirigente o responsabile dell’ufficio deve richiedere un parere vincolante all’autorità competente per verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, anche se i lavori hanno creato nuove superfici o volumi o aumentato quelli già autorizzati. L’autorità competente deve esprimersi entro 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da fornire entro 90 giorni. Se questi termini non vengono rispettati, si applica il silenzio-assenso, e il dirigente o responsabile dell’ufficio può procedere autonomamente. Importante: tali disposizioni si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui sopra risultino non compatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione. Il meccanismo è mutuato dal modello dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e mira a velocizzare il processo di accertamento di conformità. L’articolo 167 del codice dei beni culturali però  al comma 4  recita quanto segue:

4. L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

  1. a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  2. b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  3. c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.                                                                                                                  Non essendo stato abrogato o modificato il precedente comma come si concilia con quanto riportato dal salva casa  visto che non è previsto l’aumento di cubatura o superfici? In che modo le Soprintendenze possono esprimersi favorevolmente?, Ed ancora come può applicarsi il silenzio assenso, nonostante recenti sentenze dicano il contrario, nei procedimenti di compatibilità paesaggistica vista la circolare del Ministero della Cultura n.34 del 30 agosto del 2023 che esclude tale ipotesi?. Cautela quindi ad applicare il salva casa sugli immobili vincolati, in attesa di interventi chiarificatori da parte del legislatore.

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