Patente a punti e coordinatori della sicurezza

Come noto dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore il D.M. 18 settembre 2024 , n. 132 (decreto attuativo della patente a crediti) in riferimento al nuovo art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 (“Decreto PNRR 4“). Le imprese operanti nel settore edile sino al 31 ottobre potranno autocertificare i requisiti, ma a partire dal 1° novembre dovranno effettuare la richiesta della patente sul portale dedicato. AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato; adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa; possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. I professionisti sono esclusi da tali adempimenti, ma chi ne dovrà controllarne il possesso?. il coordinatore della sicurezza incaricato anche come responsabile dei lavori dovrà controllare se l’ìimpresa ha la patente?, se sarà così, come farà a controllare il mantenimento dei requisiti durante i lavori?. Tante sono le domande di INARSIND (associazione di intesa sindacale di ingegneri e architetti liberi professionisti), alle quali occorre dare urgentemente risposta al fine di non fare incorrere i professionisti, ingegneri ed architetti in sanzioni rilevanti. Una soluzione potrebbe essere quella di dare accesso ai professionisti incaricati come responsabili dei lavori, al portale dedicato alla patente a crediti, che potrebbe essere limitato all’impresa che effettua i lavori per le problematiche legate al mantenimento della privacy ed a seguito di delega formale. In conclusione si profila un altro adempimento ed un’altra responsabilità per i tecnici già eccessivamente aggravati.

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