SUBITO DOPO LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO TERRITORIALE, LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA

 

DISCIPLINA

Tra gli aspetti essenziali del programma RESET_ING l’istituzione del Consiglio di Disciplina Territoriale di cui all’articolo 8 comma 3 del D.P.R. 137/2012. Com’è noto, il CNI ha elaborato nel novembre 2012 il Regolamento di cui all’art. 8 del DPR 137/2012 che qui riportiamo. Il nuovo Consiglio Territoriale dell’Ordine Ingegneri della provincia di Catania, che verrà eletto nelle prossime elezioni a fine agosto, deve predisporre entro 60 giorni dal suo insediamento un elenco di candidati al Consiglio di disciplina, selezionati con delibera motivata esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri (cioè 30 nominativi). Sarà tuttavia il Presidente del Tribunale a designare i componenti del Consiglio di Disciplina scegliendo 15 nominativi dai trenta elencati dall’Ordine. In ogni caso, almeno 2/3 cioè 10 consiglieri (nel nostro caso) devono essere iscritti all’Albo, con numero di componenti della sezione B pari a quello del rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine.

Per gli iscritti dell’Ordine che intendono partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale, e che pertanto devono presentare la loro candidatura entro e non oltre 30 giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale, il CNI ha recentemente pubblicato la Circolare n° 192 del 14/03/2013 di regolamentazione con allegati.

Da regolamento, il nuovo Consiglio territoriale dell’Ordine avrà facoltà di indicare nel Consiglio di Disciplina territoriale di Catania componenti esterni non iscritti all’Albo nella misura massima di 1/3 dei consiglieri e, quindi, non oltre 5 consiglieri di disciplina non iscritti all’albo. In tal caso, la scelta dei soggetti  da inserire nell’elenco di cui all’art. 5 del regolamento comma 1 avviene ad opera del Consiglio territoriale dell’Ordine d’intesa con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti previa valutazione del curriculum professionale e in assenza di cause di ineleggibilità di cui al precedente comma 4 (vedi dichiarazione allegata) tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

  • iscritti da almeno 5 anni negli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche
  • esperti in materie giuridiche o tecniche
  • magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione.

E assolutamente opportuno aprire una riflessione ed un confronto su questi importantissimi temi, obblighi e facoltà del prossimo Nuovo Consiglio territoriale dell’Ordine Ingegneri della provincia di Catania.

regolamento nazionale per la costituzione dei consigli di disciplina territoriali

circ. CNI n. 192 del 14 marzo 2013 

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