Lo statuto di Inarsind è stato modificato nell’Assemblea del 29 Gennaio 2010
La versione attuale prevede:
- La possibilità di iscrizione diretta al Sindacato Nazionale nelle provincie ove non sia costituito il Sindacato Provinciale e regolamentazione dei relativi diritti di voto
- L’ abbassamento del rapporto fra voti delegati e numero di iscritti in funzione del previsto aumento delle adesioni
- L’obbligatorietà del Comitato Regionale di Coordinamento
- L’aggiornamento delle modalità di funzionamento dell’Organo di Informazione che tiene conto dei nuovi mezzi di comunicazione (newsletter e social network)
CAPO I
COSTITUZIONE E SCOPI
- ART. 1 Costituzione
-
1.1 E’ costituito il Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani InArSind.
- 1.2 II Sindacato ha carattere nazionale, è autonomo ed è retto dal presente Statuto.
- 1.3 Il Sindacato Nazionale ha sede in Roma.
- 1.4 La durata del Sindacato Nazionale viene stabilita a tempo indeterminato.
- 1.5 Il Sindacato Nazionale potrà, con apposita delibera assembleare, costituire società o acquisire partecipazioni in società o Enti aventi attività commerciale o non commerciale, purché di natura analoga, affine, connessa o accessoria a quella propria e purché finalizzate alla fornitura di servizi di interesse degli iscritti.
- 1.6 Il Sindacato Nazionale è apolitico e non persegue fini di lucro.
- ART. 2 Scopi
-
2.1 Il Sindacato ha come scopo:
− la tutela della Libera Professione di Ingegnere e Architetto;
− la rappresentanza sindacale in sede nazionale e internazionale degli iscritti per la difesa e
la tutela dei diritti e degli interessi della categoria degli ingegneri e architetti liberi professionisti, sia nei confronti di altre associazioni, federazioni o sindacati che di ordini professionali, partiti politici, organi statali esecutivi o legislativi, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, ministeri, organismi istituzionali e non istituzionali;
- − la tutela degli interessi morali, intellettuali, economici, venali e professionali degli iscritti; − l’assistenza contrattuale e la tutela degli interessi degli iscritti nei rapporti con i dipendenti;
- − la rappresentanza, la tutela e la difesa degli iscritti in tutte le commissioni, i gruppi di lavoro e le attività in genere previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi professionali;
- − la rappresentanza, la tutela e la difesa degli iscritti nelle vertenze collettive e individuali di lavoro con il personale dipendente.
- 2.2 Nell’ambito di queste finalità istituzionali il Sindacato svolge ogni azione diretta e indiretta per la salvaguardia e la valorizzazione della libera attività della categoria degli iscritti, sempre indirizzando tale attività a favore del processo di sviluppo sociale, economico e tecnico del Paese sia nell’ambito nazionale che in quello internazionale.
- 2.3 Nell’ambito delle proprie finalità istituzionali il Sindacato potrà fra l’altro:
- − compiere tutte que1le attività accessorie per la tutela degli iscritti e in particolare dirette al miglioramento delle condizioni di esercizio della libera professione;
- − sviluppare percorsi formativi per l’aggiornamento professionale e organizzare convegni e
manifestazioni su argomenti di interesse della libera professione;
- − organizzare e/o commissionare studi e ricerche su temi ritenuti utili alla professione; − effettuare tutte le iniziative intese in senso ampio al miglioramento della professionalità
degli iscritti;
- − stipulare contratti collettivi di lavoro, di assicurazione e di previdenza in genere; − stipulare contratti e concludere accordi con autorità, società, enti e organismi pubblici e privati, associazioni professionali e interprofessionali, sindacati, ordini professionali sia in sede nazionale che internazionale;
- − assumere, promuovere e valorizzare iniziative a carattere nazionale o internazionale in campo sindacale, legislativo, professionale, culturale, tributario e amministrativo di interesse o di vantaggio per la categoria;
- − divulgare informazioni, studi, disposizioni legislative o regolamentari;
- − aderire a organizzazioni e associazioni nazionali e internazionali, anche professionali, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri;
- − rappresentare in ogni sede e struttura gli interessi della categoria per la promulgazione di norme, leggi e regolamenti;
- − partecipare alle trattative nazionali e locali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente, stipulando e firmando i contratti stessi;
- − rappresentare e tutelare in ogni sede e struttura i propri iscritti nelle attività di assistenza contrattuale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente degli studi professionali;
- − stipulare convenzioni con gli enti previdenziali per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti;
- − assumere, promuovere e valorizzare tutte le iniziative dirette e/o indirette per il riconoscimento del Sindacato o di confederazioni sindacali a cui il Sindacato aderisca come interlocutore ufficiale di categoria in ambito sociale e legislativo.
- ART. 3 Soci
-
3.1 Il Sindacato Nazionale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Italiani è costituito: − dai Sindacati Provinciali o Interprovinciali, così come definiti al Capo X del presente
statuto
dalla Sezione Unica Nazionale così come definita al comma successivo.
- 3.2 Nelle province in cui non sono presenti i Sindacati Provinciali e Interprovinciali, è consentita l’adesione diretta al Sindacato Nazionale del singolo professionista che ne abbia fatto richiesta. Lo stesso farà parte della Sezione Unica Nazionale, equiparata ai fini del diritto di voto ad un Sindacato Provinciale.
- 3.3 I Sindacati Provinciali o Interprovinciali che abbiano almeno 16 iscritti, per aderire al Sindacato Nazionale, debbono farne domanda al medesimo allegando copia del proprio Statuto con relativa delibera assembleare di adozione da sottoporre a verifica di congruenza con il presente Statuto. La verifica di congruenza non è necessaria qualora il neoiscritto sindacato aderisca allo Statuto tipo provinciale, allegato al presente Statuto.
- 3.4 I singoli professionisti di cui al comma 2 devono fare domanda diretta al Sindacato Nazionale nei modi e nelle forme che gli verranno indicati dallo stesso.
- 3.5 Allorquando, nell’ambito della Sezione Unica Nazionale, si raggiunge il numero di iscritti sufficiente per dare vita ad un Sindacato Provinciale o Interprovinciale, se ne darà avviso agli interessati, che lo costituiscono
- 3.6 I contributi associativi dei sindacati Provinciali o Interprovinciali si distinguono in: − Contributo fisso annuale associativo, uguale per tutti i Sindacati Provinciali e Interprovinciali. Tale contributo non è previsto per la Sezione Unica Nazionale.
- − Quote annuali individuali in relazione al numero di iscritti al Sindacato Provinciale/Interprovinciale
- − Contributi straordinari Il Contributo fisso annuale associativo deve essere versato entro il 31 marzo dell’anno in corso. Ai versamenti effettuati oltre tale data verrà applicata una penale. In ogni caso i versamenti effettuati oltre il 31 dicembre comporteranno l’irregolarità contributiva del Socio con conseguente perdita del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. Al 2° anno consecutivo di infrazione il suddetto Sindacato verrà proposto all’Assemblea per l’eventuale decadenza dalla qualifica di Socio. L’Assemblea Nazionale approva, su proposta del Comitato Nazionale, l’ammontare dei suddetti contributi e delle relative penali. Per gli iscritti fino a 35 anni di età e per i primi 3 anni di iscrizione al Sindacato potranno essere fissate quote ridotte.
- 3.7 I contributi associativi degli iscritti alla Sezione Unica Nazionale si concretizzano nella sola quota annuale individuale come deliberata dall’Assemblea Nazionale.
- 3.8 Il Fondo patrimoniale di dotazione del Sindacato è costituito:
- − dai contributi dei Sindacati Provinciali e Interprovinciali
- − dai contributi della Sezione Unica Nazionale − dai contributi straordinari − dagli eventuali avanzi di gestione che si dovessero realizzare. E’ fatto tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- ART. 4 Iscritti
-
4.1 Gli iscritti ai Sindacati Provinciali o Interprovinciali o alla Sezione Unica Nazionale sono gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti esercitanti l’attività nelle forme consentite dalla legge, iscritti negli albi o negli elenchi di cui all’art. 2229 del Codice Civile e alla Cassa di Previdenza di categoria.
- 4.2 Possono essere altresì iscritti gli Ingegneri e Architetti pensionati della Cassa di Previdenza di categoria e non più in attività.
- 4.3 Tutti gli iscritti devono rilasciare una dichiarazione con la quale attestino di non essere per legge, regolamento o contratto soggetti ad alcun divieto o limitazione per l’esercizio della libera professione e di non fare parte di altri Sindacati della categoria degli Ingegneri o Architetti
4.4 Gli iscritti devono altresì attestare di esercitare la propria attività intellettuale con fini economici in forma autonoma e indipendente.
- 4.5 Ove si verificassero variazioni alla condizione dichiarata di cui ai commi 3 e 4, ne dovrà essere data comunicazione dall’interessato al Sindacato di appartenenza per le conseguenti determinazioni. Nel caso che non ne sia data comunicazione, il Consiglio Direttivo di riferimento, venendone comunque a conoscenza, procederà autonomamente agli accertamenti necessari deliberando, in caso di incompatibilità, la cancellazione dell’iscritto.
- 4.6 Contro la cancellazione l’interessato può fare ricorso ai Probiviri Provinciali o Interprovinciali il cui giudizio è inappellabile. Gli iscritti alla Sezione Unica Nazionale possono far ricorso ai Probiviri Nazionali.
- 4.7 Tutti gli iscritti sono tenuti a pagare la quota di competenza.
- 4.8 Tutti gli iscritti sono tenuti all’osservanza delle norme deontologiche, statutarie e di regolamento del Sindacato Nazionale oltre a quelle del Sindacato Provinciale o Interprovinciale di appartenenza nonché a quelle delle associazioni nazionali e internaziona1i
Statuto-INARSIND-2010
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InarSind, il Sindacato degli Ingegneri e
PER TUTTI: dal 1° gennaio 2013
E’ stato un successo il VII
Valutazione della nuova riforma delle professioni
Dopo la mattinata decisamente molto frizzante