La certezza dell’incertezza

  dell’architetto Giuseppe Scannella.

Si parla, un po’ più spesso in questo periodo, della necessità di semplificazione che ha il Paese. Le vicende connesse alla ripartenza delle attività post pandemia mi sembrano emblematiche: è evidente che il modo di lavorare, in presenza del rischio virus, dovrà cambiare in tutti i settori e in conseguenza cambieranno le procedure atte a ridurre i rischi connessi, responsabilità di chi il lavoro dà. Dire come, in modo univoco e chiaro, dovrebbe essere compito di chi ha responsabilità politica e di chi ha competenza scientifica. E devono essere in molti ad averle queste competenze, anche esternandole da Londra (!) con qualche ipotesi francamente surreale se, in queste settimane, si sono susseguiti indirizzi e proposte, fino a culminare nel protocollo concertativo del 24 e nel DPCM del 26 Aprile. Cui però stanno seguendo ordinanze e protocolli  emanati da varie organizzazioni ed enti, anche locali,  che si accompagnano o utilizzano i più disparati  pareri scientifici. Bene direte, c’è ricchezza di informazioni e quindi chiarezza. Purtroppo non è così; vige infatti l’art. 2087 del Codice Civile, nato in altra epoca, che sostanzialmente da al datore di lavoro l’onere di adottare, non solo le misure imposte dalla legge e quelle generiche di prudenza ma, anche, “tutte le altre che in concreto si rendano necessarie”.Tutte le altre…quali e quante altre?

Ritornando  all’emergenza dei giorni nostri, la pandemia, si aprono scenari poco confortanti, partendo dal fatto che l’eventuale contagio da Covid  di un lavoratore pare sia considerato infortunio lavorativo e non malattia,  cambiandone i risvolti superando i confini della dovuta assistenza sanitaria per approdare al Codice Penale. Direte, basta adottare gli accorgimenti; quali? Nel caso dei cantieri edili le cose, se possibile, sono ancora più complesse; ci sono cantieri il cui sito è una casa per civile abitazione  dove lavorano tre operai e altri (prendiamo l’esempio ormai classico del ponte di Genova) dove sono centinaia se non migliaia; le due entità richiederebbero, credo, approcci e apprestamenti diversi ma se esiste ed in cosa consiste questa diversità  non è dato ancora vedere. Comunque sia, se nei protocolli ufficiali è prevista la distanza sociale di un metro,  i dispositivi di protezione al di la delle incertezze su quale sia il tipo di mascherina da adottare, le sanificazioni di luoghi e attrezzature ma un lavoratore si ammalasse lo stesso (ammesso sia provabile che esso sia avvenuto realmente sul luogo di lavoro o il suo contrario) anche se fossero stati rispettati questi dettami, nessuno salverà l’imprenditore ( e il CSE) da un processo penale e da una richiesta di risarcimento, perché si potrà sempre sostenere che era necessario far altro; senza contare che una scrittura disattenta delle norme sembra aver attribuito, tra l’altro oltre che surrettiziamente modificare le competenze e responsabilità dei coordinatori, ai professionisti tecnici compiti e responsabilità di tipo sanitario.

More solito una gran confusione perché ciascuno, per spirito di servizio valutando le cose in buona fede cerca di dare un contributo secondo il proprio punto di vista e il proprio parere che si aggiunge alle emanazioni che dovrebbero essere esclusiva competenza dello Stato (magari emanate dopo adeguate consultazioni e con una scrittura attenta) le quali, alla luce del 2087 e alla sua applicazione estensiva, ciascun Giudice può considerare come cogenti. Allora, così come è avvenuto per la Sanità, nella quale ormai vigono protocolli di sicurezza non in favore dei malati ma atti a proteggere il personale sanitario da cause milionarie per responsabiltà professionali (si chiama medicina difensiva), probabilmente vedremo nascere procedure cautelative che non si preoccupano tanto della salute dei lavoratori ma di tutelare gli operatori professionali. Una difesa, appunto, da esagerazioni normative e interpretative nella quale il buon senso, che poi corrisponderebbe  al principio giuridico del buon padre di famiglia, non ha cittadinanza.

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