Il ruolo professionale dell’ingegnere o architetto quando diventa Ausiliario del Giudice

 

 

Il consulente tecnico d’ufficio (C.T.U) è quella figura professionale, prevista dall’ordinamento, dal quale il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo.

Il codice di procedura civile, agli articoli 61 e 68, disciplina l’attività del consulente definendolo ausiliario del giudice quando si richiedono particolari cognizioni tecniche e non solo giuridiche.

Presso i tribunali è istituito l’albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale.
Ai CTU e ai periti spetta un compenso, a seguito dello svolgimento delle operazioni di consulenza e peritali. La liquidazione è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

A seguito della riforma del processo civile, il CTU assume un ruolo ancor di maggiore importanza, rispetto al periodo precedente, in quanto gli viene conferito potere di conciliazione.

Inutile ribadire il peso della consulenza o della perizia del CTU che determina la sentenza del Giudice e deve contenere conoscenze giuridiche, normative, tecniche etc.

Eppure, allo stato attuale, al  grande peso che la figura del CTU assume nel processo civile e penale non corrisponde un “giusto compenso”, cosi’ come stabilito all’art. 36 della nostra Costituzione, e secondo quanto previsto all’art.2 della legge 08 luglio 1980 n° 319.

Il consulente d’ufficio, nell’esercizio della sua professione, applicando tutti i criteri di professionalità in qualità di esperto, è soggetto a notevoli oneri di carattere etico, civile e penale, poichè dalla propria relazione dipenderà la sentenza emessa.

Dovrà essere quindi, preciso, preparato e coscienzioso, avendo cognizioni tecniche e giuridiche.

Per tutte queste ragioni, oltre che per il semplice motivo che all’art 36 della costituzione italiana ben si delinea il principio cardine che lega il rapporto di lavoro con il compenso dello stesso, risulta evidente che il CTU, in riferimento all’attività svolta, alle responsabilità assunte in ragione di competenza, professionalità, etica e dedizione, messe a disposizione del giudice, VADA COMPENSATO IN MANIERA ADEGUATA CON UN GIUSTO ED EQUO COMPENSO.

Attualmente, i tariffari che regolamentano la materia del compenso ai CTU ed ai periti, presentano diversi punti che andrebbero rivisti e corretti, in primis le tariffe a vacazione, del tutto anacronistiche, dal punto di vista dell’entità economica, che andrebbero opportunamente attualizzate.

Da adeguare anche  le tabelle relative alle parcelle a percentuale relative alle stime immobiliari, che si fermano, oltretutto, ad un valore massimo della stima di €. 516.456,90.

Oltre alle problematiche inerenti l’entità del compenso, il CTU, molto spesso si trova a dover affrontare altre problematiche connesse alla liquidazione del compenso, accade ad esempio che il Giudice decida, “sua sponte” di adottare il compenso più basso nell’ambito della forbice proposta dalla legge (senza addurre alcuna motivazione) oppure decida di tagliare compenso e spese, a volte anche quelle documentate, per non citare poi le tempistiche di liquidazione dei compensi.

 

Ulteriore problematica introdotta dall’ultima riforma l’imposizione del pagamento del CTU estimatore, nelle procedure di esecuzione immobiliare, alla vendita dell’immobile oggetto di esecuzione immobiliare, con importo correlato al valore di vendita del bene, quando invece la stima è stata effettuata dal tecnico sul valore di mercato.

A tal proposito si è espresso chiaramente il TAR di Vicenza che, con l’ordinanza 849/2016 (in allegato), solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 161 (giuramento dell’esperto e dell’estimatore).

Non si comprende come il compenso dell’estimatore possa essere  correlato al prezzo di vendita, non  generato dal suo lavoro, ma da una serie di eventi, tra i quali anche i ribassi delle aste, indipendenti dalla volontà, professionalità o etica del professionista, ma che in questo modo ne vanno a determinare indebitamente il valore della prestazione.

A tal proposito, ed a sostegno di tutti quei colleghi liberi professionisti che prestano la loro professionalità per consulenze tecniche d’ufficio, Inarsind già si è adoperato per sollecitare un intervento relativamente al compenso nelle esecuzioni immobiliari e, sulla scorta di tale intervento, intende adoperarsi presso il Ministero competente affinchè si possa dialogare su una revisione della situazione attuale.

Per quesiti specifici in materia di consulenze tecniche di ufficio è a disposizione il Tesoriere Nazionale Ing. Saverio Foti consultabile all’indirizzo saverioing.foti@libero.it.

 

Firmato

Ing. Saverio Foti

 

 

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Ruolo e prestazioni del CTU

 

 

 

 

 

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