Ci vuole pazienza…

Con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011  il legislatore ha introdotto una serie di importanti modifiche al testo del codice dei contratti e al regolamento di attuazione dello stesso, nonché alle norme per l’edilizia privata.

Registriamo, con enorme soddisfazione, che le nostre lamentele finalizzate ad avere modelli unici per bandi ha avuto ascolto. Già nel corso dell’adunanza presso l’AVCP alla quale abbiamo partecipato il 6-7-2010, indetta per la condivisione della nota determinazione n. 5 in pari data, ponemmo all’attenzione dell’Autorità l’esigenza di uniformare i modelli dei bandi.

La miriade di modelli che ogni amministrazione banditrice si confeziona  per chiedere stessi dati o altri insignificanti, sembra debba avere termine. Nel nostro paese il condizionale è d’obbligo, perchè anche ante D.L. 70/2011 si sarebbero dovuti utilizzare solo i modelli allegati in calce al regolamento, ma con la motivazione della LEX SPECIALIS che si configura in ogni bando, non è quasi mai stato così.

Questo bel risultato ci dà la forza per insistere anche su altri punti, nella consapevolezza che quando le nostre istanze sono finalizzate a tutelare la categoria vengono ascoltate e recepite. Sulla  tempistica non possiamo intervenire più di tanto, se non attraverso continue sollecitazioni.

Il d.l. n. 70/11 va a modificare anche gli  artt. 122, 38,64,132,133,153, 240 e 253 del Codice che riguardano:

l’innalzamento della soglia per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, l’innalzamento della soglia per la procedura ristretta semplificata, i requisiti di ordine generale, i bandi di gara, le varianti in corso d’opera, l’adeguamento prezzi, la Finanza di progetto, l’accordo bonario, le riserve, l’esclusione automatica delle offerte anomale.

L’art. 5 del decreto legge contiene modifiche che attengono alla sfera dell’edilizia privata –D.P.R. 380/2001-  fra le quali segnalo il “silenzio assenso” per il rilascio del PdC (!!!).

Chi, come me, si era studiato e annotato il Codice con post it e appunti, dovrà rivedere tutto lo studio fatto e impegnare del tempo per annotazioni del tipo … i termini sono ridotti da 90 a 60 gg… Ma non ci avrebbero potuto pensare prima visto che sono trascorsi 17 anni dalla prima Legge? …Ci vuole pazienza…

Maurizio Wiesel  Componente Comitato Nazionale Inarsind

Clicca qui per scaricare l’art. 4 del Decreto che riveste interesse agli architetti e ingegneri che operano nel campo dei LL.PP.

Author

inarsind